diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 4270 del 22/09/1978 (Rv. 393919 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - ATTIVITA SINDACALE - IN GENERE - CRITERIO DELLA MAGGIORE RAPPRESENTATIVITA SUL PIANO NAZIONALE - NOZIONE - PRINCIPIO DI PARITA DI TRATTAMENTO - APPLICABILITA AI SOLI LAVORATORI.*
Stato
decisa il 1978-09-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/393919-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - ATTIVITA SINDACALE - IN GENERE - CRITERIO DELLA MAGGIORE RAPPRESENTATIVITA SUL PIANO NAZIONALE - NOZIONE - PRINCIPIO DI PARITA DI TRATTAMENTO - APPLICABILITA AI SOLI LAVORATORI.*

Lo statuto dei lavoratori accoglie il principio di parita di trattamento solo per i lavoratori (art 15) mentre per i Sindacati fa proprio il criterio della maggiore rappresentativita sul piano nazionale (art 19), quale parametro che indica l'attitudine del Sindacato ad esprimere in modo adeguato l'interesse del sottostante gruppo di lavoratori.*

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 15 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)