Sez. L, Sentenza n. 4850 del 15/07/1983 (Rv. 429741 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - ATTIVITÀ SINDACALI - COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI - LIBERTÀ SINDACALE - ATTI DISCRIMINATORI - PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - OPERATIVITÀ PER I LAVORATORI - ESTENSIONE AI SINDACATI - AMMISSIBILITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - ATTIVITÀ SINDACALI - COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI - LIBERTÀ SINDACALE - ATTI DISCRIMINATORI - PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - OPERATIVITÀ PER I LAVORATORI - ESTENSIONE AI SINDACATI - AMMISSIBILITÀ.*
Il fatto che la legge 20 maggio 1970 n. 300 sancisca il principio della parità di trattamento (occupazionale) soltanto per i lavoratori, singolarmente considerati (art. 15), mentre per i Sindacati fa proprio il criterio della maggiore rappresentatività sul piano nazionale (art. 19), quale parametro indicante la attitudine del Sindacato ad esprimere in modo adeguato l'interesse del sottostante gruppo di lavoratori, non esclude che il principio generale di eguaglianza operi anche per i Sindacati, nei confini determinati dal detto art. 19. (V 3635/81, mass n 414251; (V 4270/78, mass n 393919).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 15 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 17 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 19 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)