Sez. 3, Sentenza n. 20602 del 04/10/2010 (Rv. 615421 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - OPERE PUBBLICHE - STRADE | Strutture di protezione della circolazione - Omessa manutenzione - Condotta omissiva colposa - Sussistenza - Fondamento.
RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - OPERE PUBBLICHE - STRADE
L'installazione di misure a protezione degli automobilisti su un tratto di strada evidenzia una preventiva valutazione di pericolosità da parte dell'autorità amministrativa che le ha poste in essere. Ne consegue che la successiva omissione della dovuta manutenzione di tale opere (nella specie, una ringhiera su un ponte sovrastante un burrone), configura una condotta colposa, per escludere le conseguenze della quale non può essere invocato il principio della discrezionalità amministrativa nell'adozione delle misure di protezione degli utenti della strada, avendo, proprio nell'esercizio di tale discrezionalità già valutato preventivamente la pericolosità del contesto e disposto le predette misure.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)