Sez. 3, Sentenza n. 800 del 09/02/1981 (Rv. 411286 - 01)
STRADE - TUTELA E MANUTENZIONE - AUTOSTRADA - RETE DI RECINZIONE - APPOSIZIONE - SPECIFICO DOVERE DEL PROPRIETARIO O DEL CONCESSIONARIO - INSUSSISTENZA - APPLICAZIONE DI FATTO DI TALE RECINZIONE - OBBLIGO DI MANUTENZIONE.*
STRADE - TUTELA E MANUTENZIONE - AUTOSTRADA - RETE DI RECINZIONE - APPOSIZIONE - SPECIFICO DOVERE DEL PROPRIETARIO O DEL CONCESSIONARIO - INSUSSISTENZA - APPLICAZIONE DI FATTO DI TALE RECINZIONE - OBBLIGO DI MANUTENZIONE.*
Pur non avendo il proprietario (o il concessionario) di una autostrada uno specifico dovere di applicare lungo la stessa una rete di recinzione, mancando in tal senso una esplicita previsione normativa, nondimeno, ove per sua autonoma valutazione ovvero - nel caso del concessionario- per adempiere ad un Obbligo verso il concedente, egli abbia di fatto proceduto all'applicazione della rete protettiva, e tenuto alla sua manutenzione e, in ipotesi di rottura di essa, a segnalare la conseguente situazione di pericolo, ponendovi sollecito riparo. (Conf 3555/80, mass n 407406; (Conf 2781/79, mass n 399085; sulla seconda parte; (Conf 751/78, mass n 390089; (Conf 4417/77, mass n 388002; (Conf 260/75, mass n 373465; sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., DPR 30/06/1959 num. 420 art. 560, (Reg. Esec. Cod. Strada art. 560), DPR 30/06/1959 num. 420 art. 572, (Reg. Esec. Cod. Strada art. 572)
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)