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Sez. 1, Sentenza n. 2657 del 07/03/1995 (Rv. 490970 - 01)

SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO - SCIOGLIMENTO - IN GENERE | Esclusione del socio - Controversia relativa - Decisione - Deferimento ad arbitri - Termine di trenta giorni per l'opposizione davanti al Tribunale - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490970-01

SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO - SCIOGLIMENTO - IN GENERE

Il termine di trenta giorni, entro il quale, a norma dell'art. 2287 cod. civ., il socio escluso dalla società può fare opposizione davanti al tribunale, è disponibile (siccome inserito in una materia altrettanto disponibile, ai sensi dell'art. 2968 cod.civ.) ed è incompatibile con la struttura del procedimento arbitrale, la cui instaurazione presuppone il necessario espletamento delle formalità inerenti alla nomina degli arbitri secondo termini appropriati e necessariamente più lunghi del suddetto. Pertanto, la stipulazione tra i soci di una società in nome collettivo di una clausola compromissoria, per la decisione anche delle controversie derivanti dal provvedimento sociale di esclusione dalla società, nel sostituire al giudizio ordinario di opposizione (previsto dall'art. 2287 cod. civ.) un giudizio arbitrale, comporta il superamento e l'eliminazione del termine di decadenza previsto da detta disposizione per l'inizio dell'azione davanti al tribunale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2287, Cod. Civ. art. 2968, Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 810 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)