Sez. U, Sentenza n. 13722 del 06/07/2016 (Rv. 640190 - 01)
SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO - SCIOGLIMENTO - IN GENERE | Delibera di esclusione del socio di cooperativa - Impugnazione ex art. 2527, comma 3, c.c., nel testo anteriore alla modifica di cui al d.lgs. n. 6 del 2003 - Presenza di una clausola compromissoria statutaria - Termine decadenziale di trenta giorni - Applicabilità.
SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO - SCIOGLIMENTO - IN GENERE
Il termine di decadenza di trenta giorni per l'impugnazione della delibera di esclusione del socio di una società cooperativa previsto dall'art. 2527, comma 3, c.c., nella sua formulazione antecedente alla modifica introdotta dall'art. 8 del d.lgs. n. 6 del 2003, è applicabile anche nel caso in cui il relativo giudizio sia introdotto davanti agli arbitri in ragione della presenza di una clausola compromissoria nello statuto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2287 com. 2, Cod. Civ. art. 2527 com. 3, Cod. Civ. art. 2533 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)