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Sez. L, Sentenza n. 3484 del 21/07/1989 (Rv. 463478 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE - SENTENZA DI APPELLO - DICHIARAZIONE DI INAMMISSIBILITÀ - AFFERMAZIONE DELLA ESPERIBILITÀ DEL SOLO REGOLAMENTO DI COMPETENZA CONTRO LA SENTENZA DI PRIMO GRADO - IMPUGNAZIONE - RICORSO ORDINARIO PER CASSAZIONE - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1989-07-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463478-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE - SENTENZA DI APPELLO - DICHIARAZIONE DI INAMMISSIBILITÀ - AFFERMAZIONE DELLA ESPERIBILITÀ DEL SOLO REGOLAMENTO DI COMPETENZA CONTRO LA SENTENZA DI PRIMO GRADO - IMPUGNAZIONE - RICORSO ORDINARIO PER CASSAZIONE - NECESSITÀ.*

La sentenza del giudice di appello che dichiari inammissibile il gravame, per essere esperibile avverso la pronuncia di primo grado esclusivamente il regolamento di Competenza, è impugnabile con il ricorso ordinario per Cassazione, e non con l'istanza di regolamento, atteso che statuisce su una questione pregiudiziale attinente alla individuazione del mezzo di impugnazione adottabile e non su una questione di Competenza. (Conf 6739/86, mass n 448873; (Conf 3246/79, mass n 399615).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)