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Sez. 2, Sentenza n. 6739 del 15/11/1986 (Rv. 448873 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - AMMISSIBILITÀ ED INAMMISSIBILITÀ - SENTENZA DI PRIMO GRADO - ESPERIBILITÀ ESCLUSIVA DEL REGOLAMENTO DI COMPETENZA - DICHIARAZIONE DI INAMMISSIBILITÀ DEL GRAVAME - RICORSO PER CASSAZIONE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1986-11-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/448873-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - AMMISSIBILITÀ ED INAMMISSIBILITÀ - SENTENZA DI PRIMO GRADO - ESPERIBILITÀ ESCLUSIVA DEL REGOLAMENTO DI COMPETENZA - DICHIARAZIONE DI INAMMISSIBILITÀ DEL GRAVAME - RICORSO PER CASSAZIONE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - INAMMISSIBILITÀ.*

La sentenza del giudice di appello che dichiari inammissibile il gravame, per essere esperibile avverso la pronuncia di primo grado esclusivamente il regolamento di Competenza, è impugnabile con il ricorso ordinario per Cassazione, e non con l'istanza di regolamento atteso che statuisce su una questione pregiudiziale attinente alla individuazione del mezzo di impugnazione adottabile e non su una questione di Competenza. (Conf 3246/79, mass n 399615).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)