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Sez. L, Sentenza n. 3616 del 12/03/2002 (Rv. 553028 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - IN GENERE | Trattamento di disoccupazione - Presupposti - Iscrizione nelle liste di collocamento - Domanda d'iscrizione - Sufficienza - Fondamento.
Stato
decisa il 2002-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/553028-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - IN GENERE

In materia di trattamento di disoccupazione, l'iscrizione nelle liste di collocamento non ha natura costitutiva e, in presenza dei requisiti di legge, il richiedente ha il diritto soggettivo di ottenerla e l'organo amministrativo l'obbligo di procedervi, mentre l'INPS, malgrado l'iscrizione, può contestare il difetto dei presupposti del diritto alla prestazione; pertanto, costituiscono presupposti del diritto alla prestazione previdenziale sia la cessazione del rapporto di lavoro e lo stato di disoccupazione, sia l'iscrizione, ma, relativamente a quest'ultima, è sufficiente che sia stata domandata, quand'anche non materialmente avvenuta, risultando assolto l'onere posto a carico di chi intende ottenere la prestazione.

Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)