Sez. U, Sentenza n. 6624 del 08/07/1998 (Rv. 517019 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - DIRITTI SOGGETTIVI | Iscrizione nella liste di mobilità ex art. 6 legge n. 223 del 1991 - Diritto soggettivo del privato - Configurabilità - Conseguenze - Controversia in tema di mancata iscrizione nelle liste di mobilità - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - DIRITTI SOGGETTIVI
In tema di trattamenti di disoccupazione, la Commissione regionale per l'impiego prevista dalla legge n. 223 del 1991 non compie alcun apprezzamento dell'interesse pubblico e non esercita alcun potere della pubblica amministrazione nel determinare le liste dei lavoratori in mobilità, atteso che l'iscrizione nella suddetta lista costituisce oggetto di diritti soggettivi dei privati interessati, conseguenti al collocamento in cassa integrazione; appartiene pertanto alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia nella quale un lavoratore chieda l'affermazione del proprio diritto ad essere incluso nelle liste di mobilità, con conseguente godimento dei benefici economici, senza che, in relazione a tale posizione soggettiva, sia configurabile un consolidamento del provvedimento amministrativo di diniego dell'iscrizione in mancanza di impugnativa dinanzi al TAR, posto che detto provvedimento (di carattere tecnico - ricognitivo e non comportante esercizio di discrezionalità da parte della P.A.) non potrebbe in nessun caso conseguire effetti ablativi al di fuori dei casi esplicitamente previsti dalla legge.
Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)