Sez. 1, Sentenza n. 8387 del 31/03/2008 (Rv. 602882 - 01)
ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - INCOMPATIBILITÀ | Giudizio avente ad oggetto causa di incompatibilità ex art. 63, comma 1, n. 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Incompatibilità accertata e dichiarata con delibera del Consiglio comunale anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 14-decies del d.l. 30 giugno 2005, n. 115, introdotto dalla legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168 - Applicabilità della nuova norma - Esclusione.
ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - INCOMPATIBILITÀ
Nel giudizio avente ad oggetto la causa di incompatibilità prevista dall'art. 63, comma 1, n. 1, del d.lgs.18 agosto 2000, n. 267, accertata e dichiarata con delibera del Consiglio comunale anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 14-decies del d.l. 30 giugno 2005, n. 115, introdotto dalla legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168, non è applicabile tale ultima norma, in quanto, in mancanza di espressa previsione in tal senso, la medesima non è dotata di efficacia retroattiva.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 63 com. 1 CORTE COST., Decreto Legge 30/06/2005 num. 115 CORTE COST. PENDENTE, Legge 17/08/2005 num. 168 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)