Sez. 1, Sentenza n. 626 del 14/01/2008 (Rv. 601534 - 01)
ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - INCOMPATIBILITÀ | Del presidente della provincia - Causa di incompatibilità per l'amministratore di ente soggetto alla vigilanza della provincia - Amministrazione di società partecipata dalla provincia - Insussistenza del rapporto di vigilanza in presenza della sola partecipazione nel capitale ancorché maggioritaria - Differenza tra le nozioni di vigilanza e di controllo.
ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - INCOMPATIBILITÀ
In tema di elettorato passivo, l'ipotesi prevista dall'art. 63, comma 1, n. 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - per il quale, tra l'altro, non può ricoprire la carica di presidente della provincia l'amministratore con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20 per cento di partecipazione da parte della provincia - non ricorre per il solo fatto che tale ente partecipi ad una società per azioni quale socio maggioritario, detenendo il 28, 24 per cento del capitale sociale. La nozione di vigilanza, infatti, è ben diversa da quella di controllo esercitata dall'interno attraverso una preponderante influenza nella formazione della volontà della società, essendo quest'ultima dipendente dalla natura e dall'entità della partecipazione e la prima, invece, dallo specifico rapporto fra due soggetti in forza di leggi e/o statuti.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 63 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)