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Sez. 2, Sentenza n. 1059 del 06/02/1999 (Rv. 523032 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE | Procedimenti sommari - D'ingiunzione - Pendenza della lite - Determinazione - Notificazione del ricorso e del decreto - Mancata notificazione ascrivibile al difensore - Non ravvisabilità di un giudizio iniziato - Conseguenze in tema di onorari - Non operatività dell'art. 3 della deliberazione del Consiglio nazionale forense approvata con D.M. n. 392 del 1990 relativo alle tariffe forensi.
Stato
decisa il 1999-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/523032-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE

Alla stregua dell'art. 643, terzo comma, cod. proc. civ., la pendenza della lite, nei procedimenti di ingiunzione di cui agli artt. 633 e seguenti dello stesso codice di rito, è determinata dalla notificazione all'intimato del ricorso introduttivo e del decreto che lo accoglie. Ne consegue che, in caso di omissione di tale notificazione ascrivibile esclusivamente a fatto del difensore, non è ravvisabile l'inizio di un giudizio, e, pertanto, non è operativa la norma dell'art. 3 del D.M. n. 392 del 1990, relativa alle tariffe forensi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 643 com. 3, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 24/11/1990 num. 392 art. 3, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 24/11/1990 num. 392 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)