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Sez. L, Sentenza n. 9132 del 06/06/2003 (Rv. 564031 - 01)

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - IN GENERE | Mancata notificazione - Mancata dichiarazione d'inefficacia - Effetti preclusivo in ordine alla riproposizione di nuova istanza monitoria - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/564031-01

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - IN GENERE

Sulla base dell'interpretazione letterale e logico - sistematica (fondata oltre che sulle norme che disciplinano lo speciale procedimento d'ingiunzione anche sui principi generali applicabili ad ogni giudizio) del combinato disposto degli artt. 644 cod. proc. civ. (che al mancato rispetto dei termini perentori per la notificazione ricollega l'inefficacia del decreto, aggiungendo che la domanda può essere riproposta) e 188 disp. att. cod. proc. civ.(che attribuisce al debitore la possibilità di veder accertata l'inefficacia del decreto non notificato) deve escludersi che, dal mancato esercizio della facoltà di cui all'art. 188 cit. da parte del debitore - facoltà prevista solo a tutela del suo interesse ad eliminare lo stato d'incertezza - possano derivare effetti preclusivi in danno del creditore, quali l'impossibilità di avanzare una nuova richiesta di decreto ingiuntivo, anche in considerazione del fatto che, ai sensi dell'art. 640 cod. proc. civ., il creditore può riproporre la domanda in caso di rigetto dell'istanza di decreto, e che solo con la notificazione del ricorso e del decreto si ha pendenza della lite, ex art. 643 cod. proc. civ., col conseguente prodursi di tutti gli effetti sostanziali e processuali propri della domanda giudiziale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 644 CORTE COST., Regio Decr. 18/12/1941 num. 1368 art. 188 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 188 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)