Sez. 1, Sentenza n. 3527 del 28/07/1989 (Rv. 463507 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - APPROVAZIONE - OMOLOGAZIONE - CONDIZIONI - CONCORDATO CON CESSIONE DEI BENI - ACCERTAMENTO DA COMPIERE EX ART. 181, COMMA PRIMO, N. 3 LEGGE FALL. - RIFERIMENTO ALLE CONDIZIONI ESISTENTI AL MOMENTO DELLA PRONUNCIA DELLA SENTENZA DI OMOLOGAZIONE - NECESSITÀ - CONSEGUENZE.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - APPROVAZIONE - OMOLOGAZIONE - CONDIZIONI - CONCORDATO CON CESSIONE DEI BENI - ACCERTAMENTO DA COMPIERE EX ART. 181, COMMA PRIMO, N. 3 LEGGE FALL. - RIFERIMENTO ALLE CONDIZIONI ESISTENTI AL MOMENTO DELLA PRONUNCIA DELLA SENTENZA DI OMOLOGAZIONE - NECESSITÀ - CONSEGUENZE.*
In tema di omologazione del concordato preventivo con cessione dei beni, l'accertamento che il tribunale è chiamato a compiere, ai sensi dell'art. 181, comma primo, n. 3, legge fall., circa la sufficienza delle attività dedotte nella cessio bonorum a garantire il pagamento integrale dei crediti privilegiati e nella misura percentuale di almeno il 40 per cento di quelli chirografari deve essere effettuato con riferimento alle condizioni esistenti al momento in cui il giudice della omologazione esprime il suo giudizio conclusivo, e quindi prendendo in considerazione anche gli elementi sopravvenuti nel corso del procedimento, con la conseguenza che l'omologazione deve essere negata nel caso in cui dette condizioni, inizialmente esistenti, siano venute meno, e va per converso pronunziata ove fatti sopravvenuti consentano l'adozione dello strumento concordatario. (Conf 6380/79, mass n 403106).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 160 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 160 CORTE COST., Legge Falliment. art. 173, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 173, Legge Falliment. art. 181, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 181
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)