Sez. 1, Sentenza n. 15490 del 06/12/2000 (Rv. 542481 - 01)
BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - NOMINATIVO - GEOGRAFICO | Segno evocativo di zone geografiche indicate nell'art. 2 della legge 26/90 - Uso precedente all'entrata in vigore della legge 506/70 - Registrazione del marchio - Legittimità - Condizioni - Uso da parte dell'imprenditore interessato alla registrazione - Necessità - Equiparazione all'imprenditore interessato, del suo successore a titolo particolare - Inammissibilità - Fondamento.
BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - NOMINATIVO - GEOGRAFICO
Il divieto di registrazione di un marchio geografico di cui all'art. 18 della legge marchi subisce una deroga nel caso in cui il segno descrittivo, evocando una delle zone indicate dall'art. 2 della legge n. 26 del 1990, sia stato utilizzato dall'imprenditore interessato alla registrazione in epoca precedente all'entrata in vigore della legge n. 506 del 1970, senza che, a tale uso, possa, peraltro, considerarsi ulteriormente legittimato il suo successore particolare nella titolarità del segno, dovendo la normativa speciale che disciplina l'uso e la registrazione dei segni descrittivi geografici essere considerata di stretta applicazione (sicché, ogni volta che muti il soggetto titolare del marchio -nella specie, "Langhireanese prosciutti"-, riprende vigore il divieto del segno descrittivo).
Riferimenti normativi: Legge 04/09/1990 num. 26, Legge 04/07/1970 num. 506, Cod. Civ. art. 2573, Cod. Civ. art. 2574
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)