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Sez. 1, Sentenza n. 5462 del 20/10/1982 (Rv. 423227 - 01)

BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - NOMINATIVO - GEOGRAFICO - REGISTRAZIONE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1982-10-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/423227-01

BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - NOMINATIVO - GEOGRAFICO - REGISTRAZIONE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*

Anche i nomi geografici possono formare oggetto di marchio registrato (art. 20 R.d. 21 giugno 1942 n. 929), dal momento che il toponimo, quando sia usato come descrizione delle caratteristiche del prodotto o dell'origine, può assumere, in materia di marchio, un significato originale e fantastico mediante trasposizione dal piano del riferimento dei luoghi a quello della funzione individualizzante il prodotto - e ciò soprattutto quando si tratti di piccole località ignote come tali alla generalità dei consumatori - con l'effetto che esso può svolgere, come ogni altra parola, figura o segno, una funzione distintiva del prodotto che ne legittima la protezione come marchio d'impresa.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2569, Cod. Civ. art. 2571, Regio Decr. 21/06/1942 num. 929 art. 20

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)