Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 14 gennaio 1981, causa 46/80
Epigrafe
Nel procedimento 46/80,
avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dal pretore di Casteggio, nella causa dinanzi ad esso pendente fra
SpA Vinal, con sede in Casteggio (Pavia),
e
SpA Orbat, con sede in Milano,
causa vertente sull'interpretazione dell'art. 95 del Trattato CEE, con riferimento alla legislazione italiana in materia di diritti fiscali speciali sull'alcool denaturato,
LA CORTE,
composta dai signori: P. Pescatore, presidente della Seconda Sezione facente funzione di presidente; T. Koopmans, presidente della Prima Sezione, Mackenzie Stuart, A. O'Keeffe, G. Bosco, A. Touffait e O. Due, giudici;
avvocato generale: G. Reischl;
cancelliere : A. Van Houtte,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA › In fatto
paragrafo 1
Gli antefatti della causa, il procedimento, le osservazioni presentate a norma dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte si possono riassumere come segue:
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e la fase scritta del procedimento
paragrafo 1
Il 5 gennaio 1980 la SpA Vinai, con sede in Casteggio (Pavia), inviava alla SpA Orbat, con sede in Milano, in risposta a un'ordinanza verbale di quest'ultima, una «conferma di vendita» relativa a 10 ettanidri di alcool da sintesi denaturato, importato da un altro Stato membro della CEE. Il prezzo di vendita era di lire 62000 per ettanidro.
paragrafo 2
Con lettera 9 gennaio 1980, la Orbat contestava il prezzo, in quanto questo comprendeva, a suo avviso illegittimamente, il diritto erariale speciale sugli alcool etilici denaturati, istituito dal decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200 (GURI n. 233, del 6 ottobre 1948), modificato dal decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836 (GURI n. 215, del 17 settembre 1955), e fissato in 12000 lire per ettanidro di alcool dall'art. 3 della legge 18 agosto 1978, n. 506, che modifica il regime fiscale degli spiriti (GURI n. 247, del 4 settembre 1978).
paragrafo 3
Con citazione notificata il 16/21 gennaio 1980, la ditta Vinai chiedeva al pretore di Casteggio di condannare la convenuta nella causa principale a dare esecuzione al contratto stipulato inter partes, provvedendo al ritiro del prodotto acquistato ed effettuando il pagamento del prezzo, comprensivo del diritto erariale speciale di lire 12000 per ettanidro, nonché della relativa imposta sul valore aggiunto (IVA).
paragrafo 4
All'udienza del 29 gennaio 1980, la società Orbat non contestava di essere tenuta al pagamento del prezzo base di lire 50000 per ettanidro di alcool da sintesi denaturato, maggiorato dell'IVA, bensì insorgeva contro l'applicazione del diritto erariale speciale, incompatibile, a suo avviso, con il divieto di discriminazione fiscale sancito dall'art. 95 del Trattato CEE.
paragrafo 5
Con ordinanza 30 gennaio 1980, il pretore di Casteggio sospendeva il procedimento, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CEE, sottoponendo alla Corte di giustizia, in via pregiudiziale, la seguenti questioni:
paragrafo 6
1) Se l'art. 95, 1o comma, del Trattato di Roma debbasi interpretare nel senso che sono da ritenere «similari» due prodotti derivati da materie prime diverse ma suscettibili di adempiere gli stessi usi e tali da presentare la medesima utilità.
2) In caso di risposta affermativa al quesito n. 1, se l'art. 95, 1o comma, del Trattato di Roma debbasi interpretare nel senso ch'è da ritenere vietata l'applicazione di tributi che colpiscono in misura formalmente identica il prodotto comunitario e il prodotto nazionale similare, ma che comportano in fatto — per essere il prodotto più gravemente colpito esclusivamente importato e per essere il prodotto meno gravemente tassato essenzialmente nazionale — una discriminazione fiscale a danno dei prodotti similari degli altri Stati membri.
3) In caso di risposta negativa ad uno dei precedenti quesiti, se l'art. 95, 2o comma, debbasi interpretare — con riguardo alla fattispecie in esame — nel senso ch'esso vieta di applicare una tassazione più onerosa ad un prodotto proveniente essenzialmente da altri Stati membri, con l'effetto di proteggere una produzione nazionale concorrente.
paragrafo 7
L'ordinanza del pretore di Casteggio è stata registrata presso la cancelleria della Corte il 4 febbraio 1980.
paragrafo 8
Conformemente all'art. 20 del protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia CEE, hanno presentato osservazioni scritte la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico sig. Antonino Abate, il 2 aprile 1980, la società Vinai, attrice nella causa principale, rappresentata dall'avv. Giuseppe Marchesini, del foro di Milano, il 18 aprile e, lo stesso giorno, il Governo della Repubblica italiana, rappresentato dal sig. Arnaldo Squillante, capo del Servizio del contenzioso diplomatico, trattati e affari legislativi presso il Ministero degli esteri, in qualità di agente, assistito dal sig. Marcello Conti, avvocato dello Stato.
paragrafo 9
La Corte, su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, ha deciso di passare alla fase orale del procedimento senza far luogo ad istruttoria. Essa ha tuttavia invitato la società Vinai e la Commissione a rispondere, prima dell'apertura della fase orale, a taluni quesiti; l'invito è stato seguito.
SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni scritte presentate alla Corte
paragrafo 1
La società Vinai, attrice nella causa principale, sostiene che l'applicazione agli alcool etilici denaturati del diritto erariale speciale non costituisce una discriminazione fiscale.
SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni scritte presentate alla Corte › Sulľasserita discriminazione quanto all' origine dei prodotti
paragrafo 1
a) L'alcool denaturato da sintesi, sia esso di origine italiana o straniera, è assoggettato al diritto erariale nell'identica misura di lire 12000 per ettanidro; analogamente, l'alcool etilico denaturato da fermentazione, sia esso di origine italiana o comunitaria, è assoggettato al diritto erariale nell'identica misura di lire 1000 per ettanidro: non si può quindi individuare nella legge alcuna discriminazione.
b) Né, tantomeno, sussiste una discriminazione di fatto.
Certamente, per ragioni contingenti, l'industria italiana non pone in commercio alcool da sintesi o non lo fa in proporzioni rilevanti; ciò non significa però che la produzione di tale specie di alcool da parte delle imprese nazionali sia tecnicamente o materialmente esclusa. La produzione italiana dell'etilene, da cui è tratto essenzialmente l'alcool da sintesi, è cospicua, e le strutture dell'industria petrolchimica nazionale sono oltremodo avanzate ed efficienti. L'orientamento verso altre produzioni non è determinato da alcuna impossibilità tecnica od obiettiva, ma da scelte che possono ovviamente variare secondo i tempi e le circostanze.
La Corte di giustizia, nella propria giurisprudenza in materia specifica di concorrenza e di scambi intracomunitari, ha giustamente tenuto conto delle potenziali situazioni di mercato.
In secondo luogo, l'alcool denaturato da sintesi, di produzione comunitaria, è effettivamente domandato e importato in Italia.
L'argomento secondo il quale l'alcool da fermentazione straniero non potrebbe beneficiare dello stesso trattamento riservato a quello italiano, per il solo fatto ch'è praticamente impossibile sul piano tecnico accertare l'origine (da fermentazione o da sintesi) del prodotto straniero una volta ch'esso si presenta agli agenti dell'amministrazione italiana allo stadio di prodotto finito, è destituito di fondamento. L'art. 20 del decreto legge 18 marzo 1976, n. 46 (GURI n. 73, del 18 marzo 1976), indi convertito nella legge 10 maggio 1976, n. 249 (GURI n. 129, del 17 maggio 1976), attuata con decreto ministeriale 24 agosto 1977 (GURI n. 243, del 7 settembre 1977), attribuisce valore probatorio ufficiale alle certificazioni d'origine rilasciate dagli Stati di provenienza.
SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni scritte presentate alla Corte › Sull'asserìta discriminazione in ordine alle materie prime impiegate
paragrafo 1
a) La riduzione del diritto erariale non è accordata in base all'origine «nazionale» dei prodotti, sola circostanza suscettibile di determinare un conflitto con l'art. 95, bensì in rapporto a condizioni obiettive indifferentemente applicabili al prodotto italiano e a quello comunitario.
Risulta dalla giurisprudenza della Corte che l'art. 95 non limita la libertà degli Stati membri di adottare per ciascun prodotto il modo d'imposizione ritenuto più idoneo; in particolare, secondo la sentenza 8 gennaio 1980 (causa 21/79, Commissione e/Repubblica italiana; prodotti petroliferi rigenerati, Race. pag. 1), l'art. 95, 1o comma, fa obbligo agli Stati membri di estendere le agevolazioni fiscali di cui fruiscono le merci nazionali alle merci similari importate dagli altri Stati membri, qualora tali merci posseggano i requisiti cui è subordinata la concessione di un'aliquota ridotta o dell'esonero; esso non li obbliga però ad abolire le differenze oggettivamente giustificate che il diritto nazionale stabilisca eventualmente fra le imposte interne gravanti sui prodotti nazionali.
Tale giurisprudenza conferma la neutralità del diritto erariale controverso, che è previsto unicamente in funzione dell'accertamento obiettivo della materia prima impiegata. La concessione del diritto erariale ridotto è collegata ad una condizione obiettiva, accessibile tanto ai produttori nazionali quanto a quelli comunitari.
b) Il trattamento fiscale differenziato ha, nel caso in esame, una giustificazione specifica. Lungi dal voler penalizzare i prodotti comunitari, esso, da un lato, mira a incentivare produzioni meritevoli di particolare tutela e, dall'altro, obbedisce all'esigenza — mai così attuale come all'epoca odierna — di contenere i consumi dei prodotti petroliferi.
L'agevolazione in argomento tende ad assicurare un livello di occupazione e di reddito adeguati per i produttori agricoli delle materie prime ivi utilizzate (vino, frutta, barbabietole, sorgo) e la sopravvivenza delle distillerie agricole.
Essa tende altresì a limitare l'impiego dell'etilene in una produzione che può farsi nel comune interesse a partire da prodotti agricoli nazionali e comunitari.
SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni scritte presentate alla Corte › Conclusione
paragrafo 1
L'art. 95 del Trattato CEE non vieta in alcun modo un sistema d'imposizione quale il diritto erariale italiano sugli alcool etilici denaturati.
paragrafo 2
Il Governo della Repubblica italiana contesta la ricevibilità della domanda di pronunzia pregiudiziale e, quanto al merito, sostiene che il sistema fiscale controverso è conforme all'art. 95 del Trattato CEE.
SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni scritte presentate alla Corte › Sulla ricevibilità della domanda pregiudiziale
paragrafo 1
Non si può sfuggire ad una precisa alternativa: o gli accordi che sarebbero intercorsi fra le società Vinai e Orbat per la fornitura di alcool esclusivamente da sintesi (con l'esclusione dell'alcool denaturato proveniente dalla fermentazione) hanno un'effettiva consistenza e rispondono a plausibili interessi dell'acquirente, e allora ciò costituisce la più evidente e netta smentita dell'assunto dell'ordinanza relativo all'identità o similarità dei due tipi di prodotti, tanto da rendere l'ordinanza priva di senso, oppure quegli accordi rappresentano soltanto un espediente posto in essere per conseguire lo scopo di mettere sotto accusa, davanti alla Corte di giustizia, sulla fragile base di una lite puramente fittizia, il regime fiscale italiano degli alcool denaturati, e allora l'irricevibilità della domanda si manifesta ancor più chiaramente sulla base dei principi affermati da codesta Corte, in particolare dalla sentenza 11 marzo 1980 (causa 104/79, Foglia).
paragrafo 2
Sull'asserita discriminazione
paragrafo 3
a) Occorre precisare che il sistema italiano di tassazione degli alcool denaturati non considera l'alcool etilico come un'autonoma categoria fiscale, alla quale sia riservato un trattamento speciale; in realtà, è prevista una sola aliquota ordinaria del «diritto erariale speciale», aliquota che ammonta, oggi, a 12000 lire per ettanidro. Questa aliquota ordinaria colpisce, appunto, non solamente l'alcool sintetico, bensì tutti gli alcool denaturati in genere, compresi gli alcool da fermentazione che siano ricavati da materie prime diverse da quelle considerate da disposizioni speciali. Accanto a questo regime fiscale ordinano esistono, poi, regimi differenziati per tre specifici gruppi di alcool denaturati.
La tassazione dell'alcool da sintesi non è disciplinata, in Italia, da disposizioni speciali, bensì rientra in un sistema generale che colpisce con la stessa aliquota tutta una serie indefinita di produzioni, senza che si determini alcuna illecita discriminazione fra produzioni interne e produzioni importate.
b) Se si valuta, ora, nel suo complesso, il sistema italiano di tassazione degli alcool denaturati, non può scorgersi in esso alcuna violazione dei principi fissati dall'art. 95 del Trattato, e ciò anche se si assume che tutti i tipi di alcool etilico denaturato siano fra loro identici o, almeno, similari.
Risulta chiaramente dalla giurisprudenza della Corte che l'art. 95 del Trattato non limita la libertà di ciascuno Stato membro di istituire il sistema fiscale che ritiene più idoneo per ciascun prodotto, che il diritto comunitario non vieta agli Stati membri di concedere agevolazioni fiscali, sotto forma di esenzioni da tributi o riduzione di questi, a taluni tipi di prodotti alcolici o a talune categorie di produttori, e che il Trattato non vieta, nell'ambito delle legislazioni fiscali nazionali, che vengano imposti oneri tributari diversi su prodotti idonei a servire ai medesimi fini economici. Nulla si oppone, dunque, a che gli Stati membri adottino meccanismi fiscali basati su un'imposizione differenziata dello stesso prodotto, in funzione di elementi obiettivi che caratterizzino le varie fattispecie, quali, in particolare, le materie prime impiegate. Sono invece vietate le disparità fiscali di carattere discriminatorio o protezionistico.
e) Un trattamento fiscale differenziato per lo stesso prodotto o per prodotti similari può dirsi incompatibile con l'art. 95 solamente in due casi: quello in cui il trattamento di ciascuna delle sottocate-gorie fissate dalla legge nazionale non venga esteso ai prodotti importati dagli altri Stati membri che posseggono i requisiti oggettivi necessari.per essere classificati nella sottocategoria di cui si tratta e quello in cui nella stessa determinazione astratta delle sottocategorie venga operata una discriminazione illecita, nel senso che un gruppo di fattispecie assoggettate ad una determinata tassazione venga individuato non già in funzione di caratteristiche oggettive riscontrabili tanto nei prodotti nazionali quanto in quelli importati, ma in funzione di caratteristiche attinenti (in maniera più o meno esplicita) proprio alla loro provenienza. Nessuna di queste due ipotesi si verifica nell'ambito del regime fiscale italiano degli alcool denaturati.
Perché un trattamento fiscale differenziato dello stesso prodotto sia conforme all'art. 95, non è necessario che al prodotto importato venga applicato, sempre e soltanto, il trattamento fiscale più favorevole fra quelli previsti per il corrispondente prodotto nazionale. Si tratta di una tesi inaccettabile, che comporterebbe, in pratica, la completa negazione dell'autonomia fiscale dei singoli Stati membri, che si ridurrebbe all'assurda facoltà di creare onerose discriminazioni a danno esclusivo di determinate produzioni nazionali.
d) I precetti dell'art. 95 del Trattato devono essere riferiti alle categorie fiscali in concreto istituite da ciascuna legislazione nazionale; l'osservanza del principio di non discriminazione deve, cioè, essere accertata separatamente per ciascuna di queste categorie fiscali, non già istituendo indebite comparazioni fra prodotti appartenenti a categorie diverse. Il trattamento riservato a ciascun gruppo di prodotti, oggettivamente determinato, va applicato tanto ai prodotti nazionali, quanto a quelli importati; orbene, questa uniformità di trattamento è pienamente rispettata dalla legislazione italiana sugli alcool etilici denaturati: nell'ambito di ognuno dei tre gruppi in cui questi alcool vengono divisi nessuna discriminazione viene infatti operata fra prodotti nazionali e prodotti importati.
Secondo la giurisprudenza della Corte, gli importatori i quali intendono fruire di un'aliquota ridotta prevista per il corrispondente prodotto nazionale sono tenuti a provare che il prodotto importato presenta i necessari requisiti; orbene, la legislazione italiana assicura agli alcool importati dai paesi della Comunità lo stesso trattamento dei corrispondenti prodotti nazionali, a condizione che risulti da un apposito certificato riconosciuto idoneo dalle autorità italiane che la loro fabbricazione e le loro caratteristiche, per quanto attiene, in particolare, alle materie prime impiegate, sono in tutto conformi a quelle che consentono esenzioni o riduzioni del diritto erariale per i prodotti nazionali.
e) Il regime fiscale italiano degli alcool denaturati non presenta caratteri discriminatori, né nel trattamento riservato ai prodotti importi e ai prodotti nazionali, all'interno delle varie sottocategorie fissate dalle leggi sul diritto erariale, né nella determinazione e diversificazione di queste sottocategorie. In particolare, alla circostanza che all'alcool di sintesi, una produzione quasi inesistente in Italia, si applichi l'aliquota ordinaria non ridotta non può attribuirsi alcun significato discriminatorio.
L'alcool da sintesi è facilmente ottenibile in tutti i paesi industrializzati, e quindi anche in Italia; l'Italia è grande produttrice di etilene, che è la materia prima dalle quale si ottiene l'alcool sintetico; essa non manca poi certo della struttura industriale necessaria per produrre alcool sintetico mediante l'etilene; è noto, anzi, che l'industria petrolchimica italiana è fra le più sviluppate della Comunità. Non esiste, perciò, alcun ostacolo oggettivo, né di ordine naturale, né attinente alle strutture industriali di fatto esistenti, che si opponga, in Italia, allo sviluppo della produzione dell'alcool sintetico. La circostanza che, fino a questo momento, tale sviluppo non si sia verificato costituisce semplicemente l'effetto di legittime scelte di politica economica, che si sono avvalse, fra l'altro, anche dello strumento fiscale; l'assenza di una consistente produzione italiana di alcool sintetico non costituisce l'effetto di un regime fiscale adottato scientemente e deliberatamente.
Poiché l'art. 95 non limita l'autonomia impositiva degli Stati membri, questi ben possono riservare un diverso trattamento fiscale a prodotti, di potenziale o effettiva produzione nazionale, che possono considerarsi fra loro identici o similari; in un caso del genere, l'imposizione differenziata ostacola, in primo luogo, proprio la possibile produzione nazionale e, quindi, non crea alcun problema di parità di trattamento con la produzione degli altri paesi comunitari, che viene ad incontrare, nel suo tentativo di penetrare nel mercato interno, lo stesso identico ostacolo della corrispondente produzione nazionale, e non un ostacolo più elevato o più oneroso.
Che gli alcool da sintesi non siano soggetti, in Italia, ad aliquote ridotte, bensì scontino l'aliquota normale di lire 12000 per ettanidro, è stato stabilito per realizzare condizioni di mercato che assicurino un livello di occupazione e di reddito adeguati per i produttori agricoli di determinate materie prime, ed in particolare il vino, la frutta, le barbabietole, il sorgo e la canna gentile, e la sopravvivenza delle distillerie agricole. Il regime fiscale italiano si inserisce pertanto perfettamente fra quelle ipotesi di regimi fiscali differenziati intesi a garantire la conservazione di determinate produzioni, la cui piena legittimità è stata riconosciuta dalla giurisprudenza della Corte.
Un altro motivo che concorre a rendere economicamente e socialmente inopportuna la parificazione fiscale dell'alcool da sintesi all'alcool di origine agricola è che la crisi internazionale del petrolio impone drastiche riduzioni dei consumi ed oculate scelte. Quanto all'impiego delle risorse, sarebbe veramente inspiegabile praticare una politica fiscale che agevolasse la produzione di alcool da petrolio. Del tutto logica e legittima appare, perciò, la scelta italiana intesa a limitare sempre più l'impiego dell'etilene in una produzione, come quella dell'alcool, che può essere ottenuta molto più vantaggiosamente per la collettività, anche dal punto di vista del risparmio energetico, da altre fonti. Questa scelta non discrimina fra produzione nazionale e produzione importata. L'imposta di lire 12000 per ettanidro ostacola soprattutto la produzione nazionale: il fatto che essa ostacoli, senza alcuna discriminazione, anche la produzione degli altri paesi della Comunità non può costituire una violazione dell'art. 95. Questa norma, infatti, non vieta in alcun modo di agevolare una produzione o, viceversa, di disincentivarla; essa esige soltanto che l'agevolazione o il disincentivo si applichino uniformemente tanto alle produzioni nazionali, quanto a quelle comunitarie. Ed è quanto, appunto, accade nell'ambito del regime fiscale italiano degli alcool denaturati.
f) Quanto alla questione dell'identità o similarità dei prodotti di cui trattasi nella causa principale, va osservato che, comunque, dall'identità della formula chimica non può senz'altro dedursi una perfetta e totale fungibilità economica dei vari tipi di alcool denaturato, tale da rendere del tutto irrilevante, negli scambi commerciali, la materia prima utilizzata e il processo di fabbricazione. L'alcool da sintesi presenta importanti differenze obiettive dagli alcool di origine agricola, chiaro essendo che una sintesi chimica eseguita su scala industriale è una cosa ben diversa dalla distillazione dei prodotti della terra. La differenza delle condizioni di produzione comporta, per i due tipi di prodotto, delle strutture di prezzo così profondamente differenti che, nonostante il rapporto di concorrenza eventualmente esistente fra j prodotti finiti, non può istituirsi una loro comparazione diretta e immediata dal punto di vista fiscale. Come la Corte di giustizia ha affermato nella sentenza 27 febbraio 1980 (causa 170/78, Commissione zi Regno Unito), in casi del genere non può prescindersi dalla precisazione del rapporto di tassazione che può considerarsi adeguato fra due prodotti concorrenti, ma legati a diverse condizioni di produzione. In ogni caso, non potrebbe richiedersi una meccanica parificazione del regime fiscale di tutti gli alcool denaturati.
SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni scritte presentate alla Corte › Conclusione
paragrafo 1
Il Governo italiano chiede pertanto che la Corte di giustizia, ove non ritenga di dichiarare irricevibile. dom inda di pronunzia pregiudiziale, risponda ai quesiti proposti nel senso che:
paragrafo 2
1) non contrasta con l'art. 95 del Trattato un sistema fiscale che assoggetti prodotti identici o similari a trattamenti differenziati in funzione della materia prima impiegata, purché tali trattamenti differenziati siano estesi, alle stesse condizioni, anche ai prodotti degli altri Stati membri;
2) un simile sistema di tassazione differenziata di prodotti identici o similari non può dirsi in contrasto con l'art. 95 del Trattato per il solo fatto che l'applicazione dell'aliquota più elevata abbia conseguito lo scopo di scoraggiare, all'interno, la corrispondente produzione;
3) un contrasto con l'art. 95 può sussistere, nella ipotesi considerata, soltanto ove il solo scopo della fissazione di aliquote differenziate sia quello di ostacolare produzioni che, per ragioni oggettive, siano di impossibile realizzazione nel territorio nazionale.
paragrafo 3
La Commissione ritiene che, nel caso di specie, siano soddisfatte le condizioni stabilite dall'art. 177 del Trattato CEE per il rinvio pregiudiziale alla Corte e sostiene l'incompatibilità con l'art. 95 del regime italiano del diritto erariale.
SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni scritte presentate alla Corte › Sugli aspetti processuali
paragrafo 1
a) Esiste effettivamente una controversia fra le parti in causa; essa verte sulla legittimità della pretesa della società Vinai relativa alla rivalsa del diritto erariale assolto al momento dell'importazione di una partita di alcool etilico denaturato di origine sintetica. Le questioni pregiudiziali formulate dal giudice di merito in relazione all'interpretazione dell'art. 95 del Trattato CEE appaiono del tutto pertinenti.
b) La Commissione non ha, inoltre, nulla da obiettare circa la «necessità», ritenuta dal giudice di merito, di adire preliminarmente la Corte di giustizia ai fini della decisione della controversia principale.
e) Quanto al mancato ricorso diretto da parte della società importatrice Vinai contro l'amministrazione italiana competente, al fine di mettere in causa la legittimità del diritto erariale assolto all'atto dello sdoganamento della merce, occorre osservare che l'art. 95 attribuisce dei diritti soggettivi a tutti i cittadini e prescinde dalla natura della loro attività. Chi dispone di un diritto soggettivo dispone, altresì, del diritto di agire in giudizio, diritto che egli esercita, in modo del tutto autonomo e discrezionale, ogniqualvolta abbia interesse a conseguire la protezione del diritto soggettivo minacciato dalla pretesa di un terzo, sia questi un privato ovvero una pubblica amministrazione.
L'eventuale comportamento di acquiescenza di un determinato importatore non può in alcun caso condizionare o limitare la pienezza e l'esercizio del diritto soggettivo, o del relativo diritto alla azione, degli operatori economici che intervengono successivamente nel ciclo di produzione e di commercializzazione. La società Orbat è perfettamente in diritto di far valere in modo autonomo e incondizionato le prerogative che le attribuisce il Trattato; essa ha un interesse reale a coltivare la lite e ad ottenere la conseguente pronunzia pregiudiziale della Corte, dalla quale dipende la protezione del diritto soggettivo che discende dall'art. 95 del Trattato e la certezza di eludere la discriminazione fiscale che caratterizza il regime del diritto erariale speciale. Egualmente incontestabile appare l'interesse del giudice di rinvio ad ottenere la decisione pregiudiziale della Corte, dovendo egli valutare se la pretesa della società attrice è fondata in diritto.
d) L'origine contrattuale della presente controversia, nata fra due società private a proposito dell'esecuzione di un contratto, non già fra un privato e la pubblica amministrazione, non è di ostacolo al rinvio pregiudiziale. I giudici nazionali sono tenuti a pronunziarsi in tutte le cause di cui sono aditi, ivi comprese le «cause di principio» promosse in relazione a controversie di scarso valore economico. Una volta svincolati, nell'esercizio del loro ufficio, dal meccanismo dell'art. 177 del Trattato CEE, essi sarebbero necessariamente indotti ad applicare le norme comunitarie secondo i canoni di interpretazione dei diritti nazionali; si svilupperebbero così molteplici giurisprudenze, diverse da Stato a Stato ed anche all'interno di ciascuno Stato membro. In siffatta situazione di conflitto fra giudicati di giurisdizioni diverse, nazionali e comunitaria, tutte egualmente sovrane, indipendenti e investite di una stessa competenza per materia, l'unità del diritto comunitario, l'uniformità nella sua interpretazione, l'efficacia e la prevalenza dello stesso diritto ne risentirebbero inevitabilmente. L'art. 177 costituisce l'unico mezzo idoneo a garantire, ai singoli che fanno valere i propri diritti nei confronti delle inadempienze degli Stati membri, l'applicazione corretta e uniforme del diritto comunitario. Riducendo l'accesso alla procedura dell'art. 177, si affievoliscono in pari misura i diritti soggettivi dei singoli.
Un'eventuale dichiarazione d'incompetenza della Corte nelle ipotesi prospettate in questa sede non mancherebbe di minare l'autorità della giurisprudenza pronunziata fino ad oggi in situazioni processuali analoghe.
La sentenza della Corte 11 marzo 1980 (causa 104/79, Foglia) non costituirebbe dunque un valido precedente per il caso di specie.
e) Neppure vi è analogia fra la presente causa e quella che ha dato luogo alla sentenza della Corte 22 novembre 1978 (causa 93/78, Mattheus; Racc. pag. 2203): mentre, nel caso di specie, la Corte è investita dell'interpretazione di una norma del Trattato, che attribuisce diritti soggettivi, in relazione a norme nazionali esistenti, dalla cui legittimità o illegittimità dipende l'esito del giudizio principale, la controversia della causa 93/78 era del tutto astratta e teorica, dato che non metteva in causa la compatibilità di alcuna norma di un ordinamento giuridico nazionale con le norme di diritto comunitario; inoltre, le disposizioni dell'art. 237 disciplinano rapporti internazionali e non attribuiscono, dunque, ai singoli, diritti soggettivi, sicché, nella causa 93/78, non si era posto alcun problema di protezione giuridica dei diritti dei singoli.
SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni scritte presentate alla Corte › Sulla similarità fra i prodotti di cui trattasi
paragrafo 1
a) La Commissione ricorda che l'alcool etilico puro si ottiene attraverso la distillazione dei prodotti del suolo (cereali, vino, vinaccia, frutta, patate, canna da zucchero, barbabietole, melasso di canna o di barbabietola, legno ecc.) ovvero attraverso la sintesi dei prodotti del sottosuolo (petrolio o carbone). Nonostante la duplice matrice — agricola o minerale — gli alcool etilici sono chimicamente identici (C2 H5 OH); presentati allo stato di prodotto finito, è possibile identificare la loro origine soltanto attraverso analisi chimiche delicate e complesse, basate sul grado di radioattività. A parità di grado di purezza raggiunto durante il processo di distillazione ovvero di sintesi, gli alcool etilici sono perfettamente fungibili e possono essere utilizzati indifferentemente per gli stessi impieghi. L'alcool etilico viene principalmente utilizzato per il consumo umano (bevande alcoliche, preparazioni alimentari e farmaceutiche) e per il consumo industriale (vernici, smalti, solventi, articoli cosmetici e di profumeria, essenze, materie plastiche ecc.). Per ragioni di carattere esclusivamente economico, le legislazioni di due Stati membri, fra cui l'Italia, vietano espressamente l'impiego di alcool etilico sintetico nelle preparazioni destinate al consumo umano.
Ciò conferma non solo la similarità, ma addirittura l'identità dell'alcool sintetico e dell'alcool agricolo sotto il profilo dei bisogni che questi prodotti sono idonei a soddisfare. Questi due tipi di alcool sono infatti raggruppati nella stessa sottovoce doganale 22.08 B.
b) L'alcool denaturato non è altro che l'alcool etilico corretto con un prodotto denaturante, allo scopo di alterarne il gusto e renderne impossibile la destinazione al consumo umano. La denaturazione risponde essenzialmente a imperativi di natura fiscale, giacché l'alcool destinato ad usi industriali non è soggetto ai gravami che colpiscono l'alcool per il consumo umano.
Gli alcool denaturati sono di conseguenza, non certamente meno degli alcool puri da cui derivano, in rapporto non soltanto di similarità, ma di identità. Essi sono raggruppati nella stessa sottovoce doganale 22.08 A (alcool etilico denaturato di qualsiasi gradazione).
paragrafo 2
Sulla violazione dell'art. 95
paragrafo 3
a) Secondo il regime fiscale italiano, l'alcool denaturato non è soggetto all'imposta di fabbricazione né al diritto erariale normale. Esso assolve invece il diritto erariale speciale pari a lire 1000 per ettanidro se si tratta di alcool nazionale proveniente dal melasso, dalle materie assimilate, dal sorgo e dalla canna da zucchero, e pari a lire 12000 per ettanidro, se trattasi di altri alcool, ad esempio l'alcool sintetico.
Tale trattamento fiscale differenziato si spiega ove si consideri che, in Italia, la totalità del consumo di alcool etilico denaturato (655038 ettanidri nel 1977) proviene da alcool nazionale, in gran parte derivato dal melasso di barbabietole; in Italia non si fabbrica invece alcool sintetico e le partite importate vengono colpite con l'aliquota piena di lire 12000 per ettanidro.
In realtà, le importazioni di alcool sintetico sono molto limitate, poiché l'onere fiscale è largamente sufficiente per neutralizzare l'interesse degli importatori, attribuendo una posizione concorrenziale privilegiata all'alcool nazionale.
L'aliquota inferiore del diritto erariale speciale privilegia direttamente la produzione italiana di alcool etilico denaturato derivato da alcool da melasso di barbabietole e indirettamente la produzione italiana di barbabietole e di melasso di barbabietole.
b) Il 31 luglio 1978 la Commissione ha notificato alla Repubblica italiana un parere motivato ex art. 169 del Trattato CEE, invitando il Governo italiano a modificare, nel termine di due mesi, le disposizioni che disciplinano il diritto erariale speciale al fine di renderle conformi alle disposizioni dell'art. 95 del Trattato. Poiché non è stato dato alcun seguito al citato parere motivato, la Commissione si propone di adire la Corte di giustizia a breve termine.
Nel suo parere motivato, la Commissione ha ritenuto di non dover prendere in considerazione, ai fini della corretta applicazione dell'art. 95, gli elementi connessi con le materie prime utilizzate nella fabbricazione dei diversi tipi di alcool etilico denaturato ovvero con il processo di fabbricazione.
D'altro canto, nella fattispecie non si possono invocare motivi di carattere economico o sociale in difesa dell'aliquota ridotta riservata all'alcool denaturato da melasso da barbabietole: tali motivi non giustificano il mancato rispetto delle disposizioni dell'art. 95, ed inoltre l'adozione di eventuali misure di sostegno della produzione delle barbabietole ovvero del melasso di barbabietole rientra, oggi, nella competenza esclusiva delle istituzioni comunitarie, grazie all'organizzazione comune di mercato dello zucchero, disciplinata dal regolamento del Consiglio 19 dicembre 1974, n. 3330 (GU n. L 359, pag. 1).
Il regime italiano di tassazione degli alcool denaturati non ha fini di carattere energetico ed ecologico; in questa situazione non dovrebbe essere possibile estendere al regime fiscale di cui trattasi le conclusioni cui è pervenuta la Corte nella sentenza 8 gennaio 1980 (causa 21/79, Commissione e/Repubblica italiana; prodotti petroliferi rigenerati).
c) Il regime fiscale in cui si inserisce il diritto erariale speciale potrebbe essere considerato compatibile con le disposizioni dell'art. 95, 1o comma, del Trattato soltanto qualora i prodotti nazionali ed i prodotti similari importati dagli altri Stati membri, ivi compreso l'alcool etilico denaturato di origine sintetica, venissero colpiti con la stessa aliquota. Questa conclusione sarebbe del tutto conforme ai principi elaborati dalla Corte di giustizia nelle recenti sentenze in materia di bevande alcoliche, pronunziate il 27 febbraio 1980.
d) I quesiti primo e secondo sottoposti alla Corte andrebbero quindi così risolti:
«Ai sensi dell'art. 95, 1o comma, del Trattato CEE, qualora un regime fiscale nazionale favorisca, mediante l'esenzione dai tributi o l'applicazione di aliquote ridotte, la produzione di alcuni alcool etilici denaturati (derivati, ad esempio, da alcool da melasso) le stesse agevolazioni devono essere estese agli alcool etilici denaturati similari (derivati, ad esempio, da alcool sintetico) importati dagli altri Stati membri, a nulla rilevando le materie prime impiegate o i procedimenti di fabbricazione dei vari tipi di alcool etilico denaturato».
Il terzo quesito diviene senza oggetto in virtù della risposta di cui sopra.
SENTENZA › In fatto › III — La fase orale del procedimento
paragrafo 1
All'udienza del 30 settembre 1980, la società Vinai, attrice nella causa principale, con l'avv. Giuseppe Marchesini, il Governo della Repubblica italiana, rappresentato dal sig. Marcello Conti, e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Antonino Abate, hanno svolto osservazioni orali e risposto ai quesiti loro posti dalla Corte.
paragrafo 2
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza dell'11 novembre 1980.
SENTENZA › In diritto
punto 1
Con ordinanza 30 gennaio 1980, pervenuta in cancelleria il 4 febbraio successivo, il pretore di Casteggio ha sottoposto alla Corte tre questioni relative all'interpretazione dell'art. 95 del Trattato CEE al fine di poter valutare la compatibilità con gli imperativi del Trattato del regime d'imposizione differenziata applicato, in forza del decreto legge 6 ottobre 1948, n. 1200, modificato dal decreto legge 16 settembre 1955, n. 836, e dell'art. 3 della legge 18 agosto 1978, n. 506, all'alcool etilico sintetico denaturato e all'alcool etilico di fermentazione denaturato.
punto 2
Dette questioni sono state sollevate nell'ambito di una causa civile vertente sull'esecuzione di un contratto stipulato nel gennaio 1980 fra l'attrice, la SpA Vinai, impresa produttrice e importatrice di alcool, e la SpA Orbat, e avente ad oggetto la fornitura di una partita di alcool sintetico denaturato originario della Francia.
punto 3
Dall'ordinanza di rinvio risulta che la società Orbat, convenuta nella causa principale, non contesta di essere tenuta a pagare il prezzo convenuto, ma si oppone all'applicazione nella fattispecie del diritto erariale speciale di 12000 lire l'ettanidro di alcool, dichiarandosi disposta a rimborsare all'attrice unicamente il diritto speciale di lire 1000 l'ettanidro, gravante sull'alcool di fermentazione denaturato. Secondo la convenuta, infatti, la riscossione del suddetto tributo di 12000 lire l'ettanidro d'alcool sintetico denaturato è illegittima ai sensi dell'art. 95 del Trattato CEE in quanto costituisce una discriminazione fiscale vietata da tale norma.
punto 4
Ai fini della risoluzione di tale controversia, il pretore ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
1) Se l'art. 95, 1o comma, del Trattato di Roma debbasi interpretare nel senso che sono da ritenere «similari» due prodotti derivati da materie prime diverse ma suscettibili di adempiere gli stessi usi e tali da presentare la medesima utilità.
2) In caso di risposta affermativa al quesito n. 1, se l'art. 95, 1o comma, del Trattato di Roma debbasi interpretare nel senso ch'è da ritenere vietata l'applicazione di tributi che colpiscono in misura formalmente identica il prodotto comunitario e il prodotto nazionale similare, ma che comportano in fatto — per essere il prodotto più gravemente colpito esclusivamente importato e per essere il prodotto meno gravemente tassato essenzialmente nazionale — una discriminazione fiscale a danno dei prodotti similari degli altri Stati membri.
3) In caso di risposta negativa ad uno dei precedenti quesiti, se ľart. 95, 2o comma, debbasi interpretare — con riguardo alla fattispecie in esame — nel senso ch'esso vieta di applicare una tassazione più onerosa ad un prodotto proveniente essenzialmente da altri Stati membri, con l'effetto di proteggere una produzione nazionale concorrente.
SENTENZA › In diritto › Sulla competenza della Corte
punto 5
Il Governo italiano ha messo in dubbio la ricevibilità della domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dal pretore di Casteggio. Esso solleva la questione se la controversia sottoposta alla cognizione del giudice nazionale non abbia, in realtà, carattere fittizio e se il procedimento ex art. 177 non sia stato usato nella fattispecie per mettere in causa lo Stato italiano, in assenza di una controversia effettiva tra le parti che coinvolga problemi di diritto comunitario.
Di conseguenza, il Governo italiano si chiede se la situazione non debba essere equiparata a quella che ha costituito oggetto della sentenza della Corte 11 marzo 1980 (causa 104/79, Foglia ci Novello) nella quale la Corte si è dichiarata incompetente a pronunziarsi sulle questioni proposte dal giudice nazionale.
punto 6
Di fronte a tale contestazione, formulata dal Governo italiano nelle sue osservazioni scritte, la Corte ha chiesto alle parti informazioni supplementari.
punto 7
Dopo aver preso conoscenza delle risposte fornite ai suoi quesiti, la Corte ritiene che si possa non tener conto, nel caso presente, dei dubbi espressi dal Governo italiano ed esaminare il merito della causa.
SENTENZA › In diritto › Nel merito
punto 8
Dall'ordinanza di rinvio emerge che la convenuta nella causa principale contesta la compatibilità del sistema impositivo italiano con l'art. 95 del Trattato richiamandosi a una duplice circostanza: da un lato, l'alcool sintetico denaturato dovrebbe considerarsi similare, o addirittura identico, all'alcool di fermentazione denaturato; dall'altro, l'alcool sintetico sarebbe esclusivamente importato in Italia, mentre, per contro, l'alcool di fermentazione denaturato in commercio in tale Stato sarebbe di esclusiva produzione nazionale. In tal modo, malgrado l'identità formale di trattamento fiscale, il prodotto similare proveniente da altri Stati membri si troverebbe di fatto gravato in misura maggiore di quanto non lo sia il prodotto nazionale.
punto 9
Tale punto di vista è appoggiato in via di principio dalla Commissione, secondo cui i due tipi d'alcool di cui trattasi, nonostante la loro diversa origine — l'alcool sintetico deriva, in particolare, dal petrolio, mentre l'alcool di fermentazione si ottiene mediante distillazione di prodotti del suolo (cereali, vino, frutta, patate, barbabietole e melasso) — sono chimicamente identici e perfettamente fungibili. Questi due prodotti sarebbero pertanto non solo similari, ma addirittura identici tra loro sotto il profilo dei bisogni ch'essi sono idonei a soddisfare. Entrambi i tipi d'alcool sarebbero peraltro compresi nella stessa sottovoce doganale, 22.08 A, con la designazione «alcole etilico denaturato di qualsiasi gradazione». La differenza nell'aliquota d'imposta contemplata dalla legge italiana per l'alcool sintetico denaturato, da un lato, e l'alcool di fermentazione denaturato, dall'altro, avrebbe l'effetto, poiché in Italia non si produce alcool sintetico, di impedire praticamente l'importazione di questo prodotto dagli altri Stati membri e di privilegiare direttamente la produzione nazionale di alcool di fermentazione. La Commissione ritiene pertanto che l'alcool sintetico denaturato importato dagli altri Stati membri dovrebbe, in quanto prodotto simile all'alcool di fermentazione denaturato, fruire della stessa aliquota d'imposta applicata a quest'ultimo.
punto 10
L'attrice nella causa principale sostiene invece la compatibilità del sistema impositivo italiano con gli imperativi dell'art. 95. Essa sottolinea che l'Italia ha una cospicua produzione di etilene, derivato del petrolio, che serve alla fabbricazione dell'alcool sintetico; di conseguenza, non sarebbe lecito parlare di discriminazione nei confronti dell'alcool sintetico importato poiché esisterebbe in Italia una produzione quanto meno potenziale dello stesso prodotto. Per quanto concerne l'alcool di fermentazione, la società Vinai si sforza di dimostrare che non esiste alcuna discriminazione fiscale tra l'alcool di produzione italiana e quello importato. Così, risulterebbe che il sistema impositivo italiano si applica in rapporto a condizioni obiettive, indifferentemente applicabili ai prodotti italiani e a quelli degli altri Stati membri. Il trattamento fiscale differenziato avrebbe, nel caso in esame, una giustificazione specifica in quanto mira ad incentivare produzioni meritevoli di particolare tutela — e cioè la trasformazione di un certo numero di prodotti agricoli — e, correlativamente, a contenere il consumo dei prodotti petroliferi.
punto 11
La tesi sostenuta dalla Vinai è stata ulteriormente sviluppata dal Governo italiano. Questo ricorda che, in numerose sentenze, la Corte ha dichiarato che gli Stati membri possono istituire sistemi impositivi differenziati, anche per prodotti identici, in funzione di criteri obiettivi, come le condizioni di produzione e le materie prime impiegate (sentenza 22 giugno 1976, causa 127/75, Bobie, Racc. pag. 1079; sentenza 10 ottobre 1978, causa 148/77, Hansen, Racc. pag. 1787; sentenza 8 gennaio 1980, causa 21/79, Commissione c/Italia, Race. pag. 8). Secondo la giurisprudenza della Corte, siffatti regimi sarebbero compatibili col Trattato se stabiliti in funzione di elementi oggettivi e privi di carattere discriminatorio o protezionistico.
punto 12
Orbene, il regime contestato dinanzi al giudice nazionale avrebbe tali requisiti. Infatti, l'imposizione differenziata dell'alcool sintetico e dell'alcool di fermentazione in Italia sarebbe dovuta ad una scelta economica consistente nel favorire la produzione di alcool ottenuto da prodotti agricoli e, correlativamente, nel frenare la trasformazione in alcool dell'etilene, derivato del petrolio, allo scopo di riservare questa materia prima ad altri impieghi economici prioritari. Si tratterebbe pertanto di una legittima scelta di politica economica, realizzata mediante lo strumento fiscale. L'attuazione di questa politica non provocherebbe alcuna discriminazione, poiché, se ha l'effetto di scoraggiare l'importazione in Italia di alcool sintetico, ha nel contempo come conseguenza d'impedire lo sviluppo, nell'Italia stessa, della produzione di alcool a base di etilene la quale, dal punto di vista tecnico, sarebbe del tutto possibile.
punto 13
Come la Corte ha ripetutamente affermato, in particolare nella sentenza citata dal Governo italiano, il diritto comunitario non limita, nello stadio attuale della sua evoluzione, la libertà di ciascuno Stato membro di istituire sistemi impositivi differenziati per taluni prodotti in funzione di criteri obiettivi, quali la natura delle materie prime impiegate o i procedimenti di fabbricazione seguite. Siffatte differenziazioni sono compatibili col diritto comunitario purché perseguano scopi di politica economica compatibili, anch'essi, con gli imperativi del Trattato e del diritto derivato e le loro modalità siano tali da evitare qualsiasi forma di discriminazione, diretta o indiretta, nei confronti dei prodotti importati dagli altri Stati membri, o di protezione a favore di prodotti nazionali concorrenti.
punto 14
Un'imposizione differenziata come quella applicata in Italia all'alcool sintetico denaturato, da un lato, e all'alcool di fermentazione denaturato, dall'altro, soddisfa tali condizioni. Risulta infatti che questo regime fiscale persegue un legittimo scopo di politica industriale, in quanto è idoneo ad incentivare la distillazione di prodotti agricoli rispetto alla fabbricazione di alcool a base di derivati del petrolio. Tale scelta non contrasta né con le norme del diritto comunitario né con le esigenze di una politica decisa nell'ambito della Comunità.
punto 15
Le modalità della normativa contestata dinanzi al giudice nazionale non possono essere considerate discriminatorie sia perché non è contestato che l'alcool di fermentazione importato dagli altri Stati membri gode dello stesso trattamento fiscale riservato all'alcool di fermentazione italiano, sia perché l'aliquota d'imposta contemplata per l'alcool sintetico, se ha l'effetto di frenare l'importazione di questo prodotto dagli altri Stati membri, produce un effetto economico equivalente nel territorio nazionale in quanto frena del pari la creazione di una produzione redditizia del medesimo prodotto da parte dell'industria italiana.
punto 16
Tenuto conto di quanto precede, le questioni sollevate dal pretore di Casteggio vanno pertanto risolte come segue.
punto 17
Per quanto concerne la prima e la seconda questione, considerate congiuntamente, va dichiarato che non contrasta con l'art. 95, 1o comma, del Trattato CEE un sistema fiscale che consista nel tassare l'alcool sintetico denaturato in misura maggiore dell'alcool di fermentazione denaturato, in funzione della materia prima e dei procedimenti impiegati per la fabbricazione dell'uno e dell'altro prodotto, purché tali disposizioni siano applicate in maniera identica a queste due categorie di alcool originario degli altri Stati membri. Un sistema fiscale siffatto è giustificato anche qualora i prodotti di cui trattasi, pur essendo ottenuti da materie prime diverse, possano prestarsi al medesimo uso ed abbiano la medesima utilità.
punto 18
Per quanto concerne la terza questione, va dichiarato che l'applicazione di un siffatto sistema impositivo non può essere considerata come una protezione indiretta della produzione nazionale di alcool di fermentazione, ai sensi dell'art. 95, 2o comma, per il solo fatto che essa ha come conseguenza che il prodotto tassato in misura maggiore è, in pratica, un prodotto esclusivamente importato degli altri Stati membri della Comunità qualora, a causa della tassazione dell'alcool sintetico, non abbia potuto svilupparsi sul territorio nazionale una produzione redditizia di questo tipo di alcool.
SENTENZA › In diritto › Sulle spese
punto 19
Le spese sostenute dal Governo della Repubblica italiana e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE,
pronunziandosi sulle questioni sottopostele dal pretore di Casteggio con ordinanza 30 gennaio 1980, dichiara:
1o Non contrasta con l'art. 95, 1o comma, del Trattato CEE un sistema fiscale che consista nel tassare l'alcool sintetico denaturato in misura maggiore dell'alcool di fermentazione denaturato, in funzione della materia prima e dei procedimenti impiegati per la fabbricazione dell'uno e dell'altro prodotto, purché tali disposizioni siano applicate in maniera identica a queste due categorie di alcool originario degli altri Stati membri. Un sistema fiscale siffatto è giustificato anche qualora i prodotti di cui trattasi, pur essendo ottenuti da materie prime diverse, possano prestarsi al medesimo uso ed abbiano la medesima utilità.
2o L'applicazione di un siffatto sistema impositivo non può essere considerata come una protezione indiretta della produzione nazionale di alcool di fermentazione, ai sensi dell'art. 95, 2o comma, per il solo fatto che essa ha come conseguenza che il prodotto tassato in misura maggiore è, in pratica, un prodotto esclusivamente importato dagli altri Stati membri della Comunità qualora, a causa della tassazione dell'alcool sintetico, non abbia potuto svilupparsi sul territorio nazionale una produzione redditizia di questo tipo di alcool.
Firme
Pescatore
Koopmans
Mackenzie Stuart
O'Keeffe
Bosco
Touffait
Due
Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 14 gennaio 1981.
Il cancelliere
A. Van Houtte
Il presidente della Seconda Sezion f.f. di presidente
P. Pescatore
gare tale diritto erariale speciale, riscosso, a suo parere, illegittimamente, la Vinai chiedeva alla pretura di Casteggio di condannarla a provvedere al ritiro del