Sez. 6, Sentenza n. 2713 del 11/12/1996 Ud. (dep. 21/03/1997) Rv. 207166 - 01
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - SUBORNAZIONE - IN GENERE | Scopo - Reato di pericolo - Qualità personale.
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - SUBORNAZIONE - IN GENERE
Il delitto di subornazione (art. 377 cod. pen.) mira a tutelare la genuinità processuale di quanti sono chiamati a riferire sui fatti di causa davanti all'Autorità giudiziaria, posizione che potrebbe venire inevitabilmente ed indebitamente condizionata e compromessa da pressioni esterne, rappresentate dall'offerta o anche dalla sola promessa di qualsivoglia utilità, anche non patrimonialmente apprezzabile, per indurre il soggetto subornato a commettere i reati di falsa testimonianza (art. 372 cod. pen.) e (dopo la novella del 7.8.1992 n. 356) di false informazioni al P.M. (art. 371 bis cod. pen.), oltre che di falsa perizia o interpretazione (art. 373 cod. pen.). Trattasi di reato di pericolo, il cui evento, di natura formale, si verifica con la semplice offerta o promessa, finalizzata alla falsità giudiziale e, per la sua configurabilità, richiede che il soggetto subornato abbia assunto la qualità di "persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria" (secondo la più vasta accezione del termine, come introdotto dalla novella 356/92, rispetto all'originaria, precedente qualifica di "testimone").
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 371 lett. B, Cod. Pen. art. 372 CORTE COST., Cod. Pen. art. 373, Cod. Pen. art. 377, Legge 07/08/1992 num. 356 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)