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Sez. 3, Sentenza n. 3032 del 06/05/1986 (Rv. 446039 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DIRITTO DI RISCATTO - ONERE DEL PROPRIETARIO DI NOTIFICARE LA PROPOSTA DI ALIENAZIONE - OSSERVANZA - CONDIZIONI - NOTIFICAZIONE DELLA PROPOSTA ESEGUITA AD UNO SOLTANTO DEGLI AVENTI DIRITTO - INIDONEITÀ - CONOSCENZA "ALIUNDE" AVUTA DA PARTE DI UNO DI ESSI - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1986-05-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/446039-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DIRITTO DI RISCATTO - ONERE DEL PROPRIETARIO DI NOTIFICARE LA PROPOSTA DI ALIENAZIONE - OSSERVANZA - CONDIZIONI - NOTIFICAZIONE DELLA PROPOSTA ESEGUITA AD UNO SOLTANTO DEGLI AVENTI DIRITTO - INIDONEITÀ - CONOSCENZA "ALIUNDE" AVUTA DA PARTE DI UNO DI ESSI - IRRILEVANZA.*

In tema di prelazione e di riscatto agrari, l'Onere del proprietario di notificare la proposta di alienazione, con la trasmissione del preliminare di compravendita stipulato con il terzo, secondo la previsione dell'art. 8 della legge n. 590 del 1965 (come modificato dalla legge n. 817 del 1971), va osservato mediante atto indirizzato a tutti gli aventi diritto, affinché ciascuno di essi, per effetto di una mera dichiarazione di adesione, possa assumere la veste di acquirente. Pertanto, qualora il diritto di prelazione spetti autonomamente a due soggetti, la notificazione della proposta di alienazione soltanto ad uno di essi non può valere ad integrare l'osservanza del predetto Onere nei confronti dell'altro, restando irrilevante che quest'ultimo ne sia venuto aliunde a conoscenza. (Conf 4787/83, mass n 429674).*

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)