diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 4787 del 13/07/1983 (Rv. 429674 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - PROPOSTA DI ALIENAZIONE - OBBLIGO DI NOTIFICAZIONE A CARICO DEL PROPRIETARIO - CONCEDENTE - REQUISITI - PLURALITÀ DI SOGGETTI AVENTI CIASCUNO DIRITTO AUTONOMO ALLA PRELAZIONE - OBBLIGO DI NOTIFICAZIONE AD ENTRAMBI.*
Stato
decisa il 1983-07-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/429674-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - PROPOSTA DI ALIENAZIONE - OBBLIGO DI NOTIFICAZIONE A CARICO DEL PROPRIETARIO - CONCEDENTE - REQUISITI - PLURALITÀ DI SOGGETTI AVENTI CIASCUNO DIRITTO AUTONOMO ALLA PRELAZIONE - OBBLIGO DI NOTIFICAZIONE AD ENTRAMBI.*

In tema di prelazione e riscatto agrari, l'Onere del proprietario di notificare la proposta di alienazione, con la trasmissione del preliminare di compravendita stipulato con il terzo, secondo la previsione dell'art. 8 della legge 26 maggio 1965 n. 590 (come modificato dalla legge 14 agosto 1971 n. 817), va osservato mediante atto indirizzato a tutti gli aventi diritto, affinché ciascuno di essi, per effetto di una mera dichiarazione di adesione, possa assumere la veste di acquirente. Pertanto, qualora il diritto di prelazione spetti autonomamente a due soggetti (nella specie, in qualità di comproprietari e coltivatori diretti di un fondo confinante), la notificazione della proposta di alienazione soltanto ad uno di essi non può valere ad integrare osservanza del predetto Onere nei confronti dell'altro, restando irrilevante che quest'ultimo ne sia venuto aliunde a conoscenza (nella specie, perché l'atto gli era stato consegnato in qualità di convivente con il destinatario della notificazione).*

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)