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Sez. L - , Sentenza n. 10744 del 04/04/2022 (Rv. 664345 - 02)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - SISTEMA DELLA INTEGRAZIONE SALARIALE | Indennità di mobilità - Presupposti - Accertamento "incidenter tantum" del giudice di merito - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2022-04-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/664345-02

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - SISTEMA DELLA INTEGRAZIONE SALARIALE

Il diritto al conseguimento dell'indennità di mobilità - come di ogni altra prestazione previdenziale per la cui maturazione sia richiesta l'iscrizione in speciali liste o elenchi - può essere accertato "incidenter tantum" dal giudice di merito, indipendentemente dalla previa iscrizione del lavoratore nelle liste o elenchi, o dall'avvenuta cancellazione dagli stessi, mediante verifica della ricorrenza dei relativi presupposti di fatto.

Legge 23/07/1991 num. 223 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)