Sez. L - , Sentenza n. 10744 del 04/04/2022 (Rv. 664345 - 02)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - SISTEMA DELLA INTEGRAZIONE SALARIALE | Indennità di mobilità - Presupposti - Accertamento "incidenter tantum" del giudice di merito - Ammissibilità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - SISTEMA DELLA INTEGRAZIONE SALARIALE
Il diritto al conseguimento dell'indennità di mobilità - come di ogni altra prestazione previdenziale per la cui maturazione sia richiesta l'iscrizione in speciali liste o elenchi - può essere accertato "incidenter tantum" dal giudice di merito, indipendentemente dalla previa iscrizione del lavoratore nelle liste o elenchi, o dall'avvenuta cancellazione dagli stessi, mediante verifica della ricorrenza dei relativi presupposti di fatto.
Legge 23/07/1991 num. 223 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)