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Sez. L, Sentenza n. 10219 del 27/05/2004 (Rv. 573228 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - SISTEMA DELLA INTEGRAZIONE SALARIALE | Indennità di mobilità - Presupposti - Iscrizione nelle relative liste - Necessità - Atto amministrativo espressivo di discrezionalità tecnica - Conseguenze - Disapplicazione degli atti di iscrizione o di cancellazione nelle liste da parte del giudice ordinario - Ammissibilità - Limiti.
Stato
decisa il 2004-05-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/573228-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - SISTEMA DELLA INTEGRAZIONE SALARIALE

Presupposto per la erogazione, da parte dell'INPS, della indennità di mobilità, è l'iscrizione dei lavoratori nelle relative liste attraverso una procedura alla quale l'Istituto previdenziale resta estraneo. Tale iscrizione richiede l'accertamento dei requisiti previste dalla legge mediante un atto della Pubblica amministrazione, la quale, tuttavia, non esercita alcuna discrezionalità di natura amministrativa, ma semplicemente tecnica. Ne consegue che nelle eventuali controversie tra lavoratore e INPS per il conseguimento di prestazioni che presuppongano l'iscrizione in appositi elenchi, oggetto di tutela è il diritto soggettivo garantito al medesimo lavoratore in presenza di particolari presupposti di fatto, che il giudice di merito deve accertare senza essere in ciò condizionato da eventuali atti amministrativi di iscrizione o di cancellazione, la cui legittimità, ove contestata, può essere accertata "incidenter tantum" secondo le regole proprie dell'onere probatorio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 7 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 24 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 20/05/1993 num. 148 art. 8 CORTE COST., Legge 19/07/1993 num. 236 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)