Sez. 2, Sentenza n. 1935 del 24/04/1978 (Rv. 391297 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO DI) - MODO DI DEDUZIONE - CAPITOLI DI PROVA - SPECIFICAZIONE - FUNZIONE - CARATTERE COGENTE - CONSEGUENZE.*
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO DI) - MODO DI DEDUZIONE - CAPITOLI DI PROVA - SPECIFICAZIONE - FUNZIONE - CARATTERE COGENTE - CONSEGUENZE.*
La norma dell'art 244 cod proc civ, che impone la deduzione della prova testimoniale mediante specificazione dei fatti che si intendono provare, precisati in tutte le loro concrete circostanze, sia per consentire alla controparte di formulare i capitoli di prova indiretta e di indicare i propri testimoni, sia per permettere al giudice di valutare se la prova chiesta sia concludente e pertinente, ha carattere cogente e l'inosservanza di essa e, quindi, rilevabile anche d'ufficio, nonostante l'acquiescenza della controparte.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 157 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)