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Sez. L, Sentenza n. 2231 del 04/04/1980 (Rv. 405900 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO DI) - MODO DI DEDUZIONE - CAPITALI DI PROVA - SPECIFICAZIONE - MANCANZA - RILEVABILITA D'UFFICIO - ACQUIESCENZA DELLA CONTROPARTE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1980-04-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/405900-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO DI) - MODO DI DEDUZIONE - CAPITALI DI PROVA - SPECIFICAZIONE - MANCANZA - RILEVABILITA D'UFFICIO - ACQUIESCENZA DELLA CONTROPARTE - IRRILEVANZA.*

Mentre le nullita e le decadenze stabilite riguardo alla prova testimoniale dall'art 244 cod proc civ possono essere rilevate solo dalle parti, le quali possono prestarvi acquiescenza con lo esperimento del mezzo di prova, la mancata specificazione dei fatti da provare e rilevabile anche d'ufficio dal giudice, nonostante la acquiescenza della controparte. (V 5008/78, mass n 394762 sulla prima parte; (V 1935/78, mass n 391297 sulla seconda parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)