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Sez. 2, Ordinanza n. 10673 del 22/04/2026 (Rv. 678547-01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Equa riparazione per irragionevole durata del processo - Indennizzo - Quantificazione - Soglia minima indicata dal legislatore - Potere del giudice di scendere al di sotto - Carattere bagatellare o irrisorio della pretesa - Valutazione - Criteri - Fattispecie.
Stato
decisa il 2026-04-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678547-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, il giudice, nel determinare l'indennizzo, può liquidare una somma inferiore alla soglia minima prevista dal legislatore, purché la pretesa fatta valere abbia carattere bagatellare o irrisorio, da valutarsi in concreto alla stregua del valore del bene oggetto della lite e delle condizioni soggettive della parte danneggiata. (Nella specie, con riferimento alla durata di una procedura fallimentare, la S.C. ha cassato il decreto di liquidazione dell'indennizzo al di sotto dei minimi, fondato sulla ritenuta

modesta entità delle pretese fatte valere nel fallimento, non avendo la Corte territoriale considerato che si trattava di crediti di lavoratori dipendenti della società fallita, ammontanti a diverse migliaia di euro, anche dopo il parziale pagamento del Fondo Inps).

Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 bis CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 5 ter CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)