Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 974 del 17/01/2020 (Rv. 657244 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Equa riparazione per l’irragionevole durata del processo - Quantificazione dell’indennizzo - Liquidazione al di sotto della soglia minima - Ammissibilità - Criteri - Valutazione della pretesa patrimoniale azionata - Situazione socioeconomica dell’istante - Rilevanza.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
In materia di risarcimento del danno per la irragionevole durata del processo, il giudice, nel determinare la quantificazione del danno non patrimoniale subito per ogni anno di ritardo, può scendere al di sotto del livello di "soglia minima" là dove, in considerazione del carattere bagatellare o irrisorio della pretesa patrimoniale azionata nel processo presupposto, parametrata anche sulla condizione sociale e personale del richiedente, l'accoglimento della pretesa azionata renderebbe il risarcimento del danno non patrimoniale del tutto sproporzionato rispetto alla reale entità del pregiudizio sofferto.
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 3 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 5 ter CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)