Sez. L, Sentenza n. 5386 del 18/08/1983 (Rv. 430300 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - ASSUNZIONI A TERMINE "DI PERSONALE RIFERITE A SPECIFICI SPETTACOLI OVVERO A SPECIFICI PROGRAMMI RADIOFONICI O TELEVISIVI" AI SENSI DELLA LEGGE N. 266 DEL 1977 (SOSTITUTIVA DELL'ART. 1 LETT. E), DELLA LEGGE N. 230 DEL 1962) - AMBITO DI APPLICABILITÀ - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - ASSUNZIONI A TERMINE "DI PERSONALE RIFERITE A SPECIFICI SPETTACOLI OVVERO A SPECIFICI PROGRAMMI RADIOFONICI O TELEVISIVI" AI SENSI DELLA LEGGE N. 266 DEL 1977 (SOSTITUTIVA DELL'ART. 1 LETT. E), DELLA LEGGE N. 230 DEL 1962) - AMBITO DI APPLICABILITÀ - LIMITI.*
La legge 23 maggio 1977 n. 266 - che, sostituendo la lett. E) del secondo comma dell'art. 1 della legge 18 aprile 1962 n. 230, prevede la possibilità di assunzioni a termine "di personale riferite a specifici spettacoli ovvero a specifici programmi radiofonici o televisivi" - ha inteso unificare la disciplina del contratto a tempo determinato per tutti i lavoratori (non solo artisti e tecnici ma anche addetti ad altre attività) che operano nel settore dello spettacolo e della radiotelevisione e, inoltre, ha voluto, da un lato, imporre limiti alla loro utilizzazione temporanea, che dev'essere correlata all'allestimento di spettacoli o programmi aventi gli uni e gli altri il requisito della specificità, e, dall'altro, estendere l'ambito dell'applicabilità del contratto a termine, che non è più limitato alla produzione di spettacoli, ma comprende anche programmi (radiofonici o televisivi), ancorché questi, dal punto di vista tecnico, non costituiscano degli spettacoli. (V 1569/82, mass n 419386).*
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1 lett. E, Legge 23/05/1977 num. 266
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)