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Sez. L, Sentenza n. 1569 del 10/03/1982 (Rv. 419386 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - ATTIVITÀ DI TRUCCATORE - ATTIVITÀ DEL PERSONALE TECNICO EX ART. 1 LETTERA E) DELLA LEGGE N. 230 DEL 1962 - CONFIGURABILITÀ - APPOSIZIONE DEL TERMINE - LEGITTIMITÀ.*
Stato
decisa il 1982-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/419386-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - ATTIVITÀ DI TRUCCATORE - ATTIVITÀ DEL PERSONALE TECNICO EX ART. 1 LETTERA E) DELLA LEGGE N. 230 DEL 1962 - CONFIGURABILITÀ - APPOSIZIONE DEL TERMINE - LEGITTIMITÀ.*

L'attività di truccatore, pur essendo connessa ad esigenze secondarie della produzione di spettacoli, rientra nell'ampia nozione dell'attività del personale tecnico di cui è consentita l'assunzione a termine ai sensi dell'art. 1, secondo comma, lettera e), della legge 18 aprile 1962 n. 230, specialmente ove si consideri la nuova formulazione di tale norma contenuta nell'articolo unico della legge 23 maggio 1977 n. 266.*

Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1 lett. E, Legge 23/05/1977 num. 266

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)