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Sez. L, Sentenza n. 6017 del 25/03/2004 (Rv. 571550 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - PROMISCUE | Pluralità di mansioni - Riconducibilità a un unico o a distinti rapporti di lavoro - Presupposti -.
Stato
decisa il 2004-03-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/571550-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - PROMISCUE

Nel caso di espletamento da parte del lavoratore subordinato di una pluralità di mansioni in favore del medesimo datore di lavoro, sono riconducibili nell'ambito di un unico rapporto, secondo la qualifica corrispondente alla mansione principale, le attività a questa collegate da un vincolo di accessorietà, mentre sono inquadrabili in un distinto rapporto le prestazioni che siano svolte senza vincolo di accessorietà e siano autonomamente contemplate dalla contrattazione collettiva.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)