Sez. L, Sentenza n. 14502 del 08/11/2000 (Rv. 541474 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - PROMISCUE | Pluralità di mansioni - Riconducibilità a un unico o a distinti rapporti di lavoro - Presupposti - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - PROMISCUE
Nel caso di espletamento da parte del lavoratore subordinato di una pluralità di mansioni in favore del medesimo datore di lavoro, sono riconducibili nell'ambito di un unico rapporto, secondo la qualifica corrispondente alla mansione principale, le attività a questa collegate da un vincolo di accessorietà mentre sono inquadrabili in un distinto rapporto le prestazioni che siano svolte in orari diversi e siano autonomamente contemplate dalla contrattazione collettiva (nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva escluso il diritto del lavoratore ad un'autonoma retribuzione in relazione all'attività di amministratore di una società svolta per conto del datore di lavoro al di fuori dell'orario previsto dal contratto di lavoro).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)