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Sez. 1, Sentenza n. 988 del 19/04/1966 (Rv. 321971 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1966-04-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/321971-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO - NOZIONE.*

L'errore di fatto, considerato dall'art 395 n 4 cod proc civ come motivo di revocazione, e solo quello dovuto ad una falsa percezione materiale, la quale abbia indotto il giudice a ritenere risultante dagli Atti la sussistenza di un fatto che non esiste o la insussistenza di un fatto che, invece, esiste, cosicche non e prospettabile l'errore in questione allorche il giudice abbia proceduto ad erronea valutazione o interpretazione delle risultanze processuali, versandosi in tal caso propriamente in errore di giudizio. (Cfr 307/65; 1616/64; 1046/63).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)