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Sez. 3, Sentenza n. 2432 del 12/10/1967 (Rv. 329722 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1967-10-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/329722-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO - NOZIONE.*

L, errore di fatto, considerato dall, art. 395 n.4 cod.proc.civ.come motivo di revocazione, e solo quello dovuto ad una falsa percezione materiale, la quale abbia indotto il giudice a ritenere risultante dagli Atti la sussistenza di un fatto che non esiste o la insussistenza di un fatto che, invece, esiste, cosicche non e prospettabile l, errore in questione allorche il giudice abbia proceduto ad erronea valutazione o interpretazione delle risultanze processuali, versandosi in tal caso propriamente in errore di giudizio. Conforme alla sentenza n. 988-66, massima n. 321971.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)