Sez. 3, Sentenza n. 2432 del 12/10/1967 (Rv. 329722 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO - NOZIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO - NOZIONE.*
L, errore di fatto, considerato dall, art. 395 n.4 cod.proc.civ.come motivo di revocazione, e solo quello dovuto ad una falsa percezione materiale, la quale abbia indotto il giudice a ritenere risultante dagli Atti la sussistenza di un fatto che non esiste o la insussistenza di un fatto che, invece, esiste, cosicche non e prospettabile l, errore in questione allorche il giudice abbia proceduto ad erronea valutazione o interpretazione delle risultanze processuali, versandosi in tal caso propriamente in errore di giudizio. Conforme alla sentenza n. 988-66, massima n. 321971.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)