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Sez. 1, Sentenza n. 3440 del 23/11/1959 (Rv. 882257 - 01)

CONCORDATO PREVENTIVO - ACCERTAMENTO DEI CREDITI - LEGITTIMAZIONE PASSIVA
Stato
decisa il 1959-11-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/882257-01

CONCORDATO PREVENTIVO - ACCERTAMENTO DEI CREDITI - LEGITTIMAZIONE PASSIVA

Nell'ipotesi di concordato preventivo con cessione di beni da liquidarsi per il soddisfacimento dei creditori (art. 160 capov. N.2 e 182 legge fallimentare), la legittimazione passiva nei giudizi promossi dai creditori per ottenere l'accertamento dei propri crediti spetta al debitore concordatario e non già al liquidatore nominato dal tribunale ai sensi dell'art. 182 legge fallimentare"

Riferimenti normativi: Legge 16/03/1942 num. 267 art. 160 CORTE COST., Legge Falliment. art. 160 CORTE COST., Legge 15/03/1942 num. 267 art. 182 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)