Sez. 1, Sentenza n. 3440 del 23/11/1959 (Rv. 882257 - 01)
CONCORDATO PREVENTIVO - ACCERTAMENTO DEI CREDITI - LEGITTIMAZIONE PASSIVA
CONCORDATO PREVENTIVO - ACCERTAMENTO DEI CREDITI - LEGITTIMAZIONE PASSIVA
Nell'ipotesi di concordato preventivo con cessione di beni da liquidarsi per il soddisfacimento dei creditori (art. 160 capov. N.2 e 182 legge fallimentare), la legittimazione passiva nei giudizi promossi dai creditori per ottenere l'accertamento dei propri crediti spetta al debitore concordatario e non già al liquidatore nominato dal tribunale ai sensi dell'art. 182 legge fallimentare"
Riferimenti normativi: Legge 16/03/1942 num. 267 art. 160 CORTE COST., Legge Falliment. art. 160 CORTE COST., Legge 15/03/1942 num. 267 art. 182 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)