Sez. 1, Sentenza n. 2135 del 01/03/1988 (Rv. 457984 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - IN GENERE - GIUDIZI PROMOSSI DAI CREDITORI PER L'ACCERTAMENTO DEI PROPRI CREDITI - LEGITTIMAZIONE PASSIVA DEL DEBITORE CONCORDATARIO.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - IN GENERE - GIUDIZI PROMOSSI DAI CREDITORI PER L'ACCERTAMENTO DEI PROPRI CREDITI - LEGITTIMAZIONE PASSIVA DEL DEBITORE CONCORDATARIO.*
Nell'ipotesi di concordato preventivo con cessione dei beni da liquidarsi per il soddisfacimento dei creditori (art. 160 capoverso n. 2 e 182 legge fallimentare), la legittimazione passiva nei giudizi promossi da creditori per l'accertamento dei propri crediti spetta al debitore concordatario, non già al liquidatore nominato dal tribunale ai sensi dell'art. 182 legge fallimentare, cui spetta di stare in giudizio soltanto per le controversie che abbiano ad oggetto i beni da liquidare o la ripartizione delle somme in favore dei creditori. (V 78/79, mass n 396119; (V 6042/78, mass n 395858; (Conf 3440/59, mass n 882257).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 160 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 160 CORTE COST., Legge Falliment. art. 182, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 182 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)