Sez. 3, Sentenza n. 2640 del 07/07/1975 (Rv. 376608 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSE - RIUNIONE DI CAUSE - PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSE - RIUNIONE DI CAUSE - PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Sono insindacabili in Sede di giudizio di legittimita i provvedimenti del giudice di merito in materia di riunione di procedimenti, poiche implicano sia accertamenti di merito che valutazioni ispirate a criteri di opportunita o di discrezionalita ordinatorie dei procedimenti. (Conf 1760/74, mass n 369940).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 273, Cod. Proc. Civ. art. 274 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)