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Sez. 3, Sentenza n. 2640 del 07/07/1975 (Rv. 376608 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSE - RIUNIONE DI CAUSE - PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1975-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/376608-01

PROCEDIMENTO CIVILE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSE - RIUNIONE DI CAUSE - PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Sono insindacabili in Sede di giudizio di legittimita i provvedimenti del giudice di merito in materia di riunione di procedimenti, poiche implicano sia accertamenti di merito che valutazioni ispirate a criteri di opportunita o di discrezionalita ordinatorie dei procedimenti. (Conf 1760/74, mass n 369940).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 273, Cod. Proc. Civ. art. 274 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)