Sez. 2, Sentenza n. 1760 del 17/06/1974 (Rv. 369940 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSE - RIUNIONE DI CAUSE - PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSE - RIUNIONE DI CAUSE - PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Sono insindacabili in Sede di giudizio di legittimita i provvedimenti del giudice del merito in materia di riunione di procedimenti, poiche implicano sia accertamenti di merito che valutazioni ispirate anche a criteri di opportunita o discrezionalita ordinatorie dei procedimenti. (Conf 1736'73, mass n 364679; 1735'73, mass n 364677).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 274 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)