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Sez. 2, Sentenza n. 1760 del 17/06/1974 (Rv. 369940 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSE - RIUNIONE DI CAUSE - PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1974-06-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/369940-01

PROCEDIMENTO CIVILE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSE - RIUNIONE DI CAUSE - PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Sono insindacabili in Sede di giudizio di legittimita i provvedimenti del giudice del merito in materia di riunione di procedimenti, poiche implicano sia accertamenti di merito che valutazioni ispirate anche a criteri di opportunita o discrezionalita ordinatorie dei procedimenti. (Conf 1736'73, mass n 364679; 1735'73, mass n 364677).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 274 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)