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Sez. L, Sentenza n. 1377 del 09/02/1988 (Rv. 457516 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - LICENZIAMENTO DISCIPLINARE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1988-02-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457516-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - LICENZIAMENTO DISCIPLINARE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*

Il licenziamento disciplinare, al quale sono applicabili - a seguito della sentenza n. 204 del 1982 della Corte costituzionale - le garanzie previste dall'art. 7 dello statuto dei lavoratori, è quello che si fonda su un comportamento imputabile al lavoratore a titolo di colpa in senso generico e quindi copre l'area del licenziamento per giustificato motivo soggettivo e per giusta causa, anche in Mancanza di un'espressa previsione della natura disciplinare del licenziamento da parte della contrattazione collettiva. (nella specie la S.C. ha cassato la pronuncia del giudice del merito che aveva escluso la natura disciplinare di un licenziamento intimato al lavoratore per le numerose assenze e per lo scarso impegno sul lavoro). (V 7562/87, mass n 455506; (V 4823/87, mass n 453461).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 n. 1 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 n. 2 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 n. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)