Sez. L, Sentenza n. 7562 del 13/10/1987 (Rv. 455506 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - DISCIPLINARE - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI - RISPETTO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DA TERMINE DI CINQUE GIORNI DALLA CONTESTAZIONE DEL FATTO ADDEBITATO AL LAVORATORE - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - DISCIPLINARE - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI - RISPETTO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DA TERMINE DI CINQUE GIORNI DALLA CONTESTAZIONE DEL FATTO ADDEBITATO AL LAVORATORE - ESCLUSIONE.*
Per la legittimità del licenziamento, ancorché di natura disciplinare, del lavoratore subordinato non è richiesto il rispetto da parte del datore di lavoro del termine di cinque giorni dalla contestazione del fatto addebitato al lavoratore, termine previsto dall'art. 7, quinto comma, stat. Lavoratori unicamente per l'irrogazione delle vere e proprie sanzioni disciplinari, atteso anche che la sentenza n. 204 del 1982 della Corte costituzionale, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 7 cit., ha reso applicabili al licenziamento di natura disciplinare solo i primi tre commi della norma suddetta, ma non anche il quinto comma, che quel termine prevede. (V 4823/87, mass n 453461).*
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 com. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)