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Sez. L, Sentenza n. 1165 del 01/02/1995 (Rv. 490193 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Assegno di accompagnamento in favore degli infradiciottenni e non deambulanti, frequentanti la scuola dell'obbligo o corsi di addestramento - Erogabilità - Cessazione - Legge n. 289 del 1990 istitutiva dell'indennità di frequenza - Termine finale.
Stato
decisa il 1995-02-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490193-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

L'assegno di accompagnamento previsto (in favore di mutilati ed invalidi civili infradiciottenni e non deambulanti che frequentino la scuola dell'obbligo o corsi di addestramento) dall'art. 17 della legge 30 marzo 1971 n.118, abrogato dall'art. 6 della legge 21 novembre 1988 n. 508, va erogato - ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n. 106 del 1992, dichiarativa della parziale illegittimità costituzionale del citato art.6 - fino alla data di entrata in vigore della legge 11 ottobre 1990 n. 289, istitutiva dell'indennità di frequenza.

Riferimenti normativi: Legge 30/03/1971 num. 118 art. 17, Legge 21/11/1988 num. 508 art. 6 CORTE COST., Legge 11/10/1990 num. 289 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)