Sez. L, Sentenza n. 1239 del 30/01/2002 (Rv. 551985 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Modifica legislativa relativa ai requisiti sanitari necessari per ottenere una prestazione assistenziale, senza mutamento della funzione originaria della prestazione stessa - Apposita domanda dell'interessato volta a sollecitare la verifica della sussistenza dei suddetti nuovi requisiti - Necessità - Esclusione - Fattispecie in materia di indennità di frequenza in favore dei minori invalidi.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
Nel caso in cui una prestazione assistenziale già spettante ad un soggetto disabile per effetto di una legge poi abrogata risulti, per effetto di una nuova legge, subordinata a diversi requisiti sanitari, pur rimanendo preordinata alla medesima funzione, incombe al soggetto erogatore, in adempimento del suo obbligo di controllo della conformità a legge delle prestazioni da esso corrisposte, procedere alla verifica della sussistenza dei suddetti requisiti, non essendo tenuto il beneficiario a sollecitarla con presentazione di apposita domanda. (Fattispecie in materia di indennità di frequenza in favore dei minori invalidi).
Riferimenti normativi: Legge 11/10/1990 num. 289 art. 1 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 118 art. 17, Legge 21/11/1988 num. 508 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)