Sez. 5, Sentenza n. 7329 del 31/03/2011 (Rv. 617331 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE | Plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di terreni ricadenti in zona "F" - Tassazione, ex art. 81, comma 1, lett. b), del d.P.R. n. 131 del 1986 - AssoggettabilitĂ - Esclusione dal regime delle plusvalenze prevista dall'art. 11, comma 5, della legge n. 413 del 1991 per le cessioni realizzate nell'ambito di procedure espropriative - InapplicabilitĂ - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE
In tema di imposte sui redditi, concorrono a formare il reddito imponibile, ai sensi dell'art. 81, comma 1, lett. b) del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di terreni ricadenti nella zona "F" del piano regolatore, indipendentemente dall'approvazione degli strumenti attuativi, senza che sia di ostacolo l'esclusione, prevista dall'art. 11, comma 5, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, dall'ambito di applicazione dell' art. 81 del d.P.R. n. 917 cit., delle plusvalenze relative ai terreni ricadenti nella medesima zona "F", realizzate nell'ambito di procedure espropriative, essendo la diversa regolamentazione del regime delle plusvalenze il frutto di una scelta discrezionale del legislatore, non censurabile nemmeno sul piano della disparitĂ di trattamento, ex art. 3 Cost, in quanto trattasi di situazioni fra loro non omologabili, sotto il profilo fattuale e giuridico.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 81 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 413 art. 11 com. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)