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Sez. 5, Sentenza n. 652 del 18/01/2012 (Rv. 621286 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE | Plusvalenze ai sensi dell'art. 11, comma 5, della legge n. 413 del 1991 - Somme dovute in dipendenza di procedimenti espropriativi - Assoggettamento ad imposizione - Presupposti - Inclusione da parte del PRG nelle zone omogenee di tipo A, B, C, D, di cui al d.m. 2 aprile 1968 - Necessità - Inclusione in zone altrimenti definite dal piano regolatore - Irrilevanza - Destinazione effettiva dell'area - Rilevanza.
Stato
decisa il 2012-01-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621286-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE

In tema di imposte sui redditi, l'art. 11, comma 5, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sottopone a tassazione le plusvalenze conseguenti alla percezione di indennità di esproprio in relazione alla mera collocazione dei suoli nelle zone omogenee di tipo A, B, C, D di cui al d.m. 2 aprile 1968, senza operare alcuna distinzione tra aree aventi vocazione edificatoria e terreni agricoli, sicché, ai fini dell'assoggettamento ad imposizione, è irrilevante che l'area espropriata si trovi, secondo le previsioni del locale piano regolatore, all'interno di zone altrimenti definite (nella specie "zona agricola normale" e "zona di rispetto infrastrutturale e urbanistico"), poiché ciò che rileva è la destinazione effettiva del bene.

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 413 art. 11 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 81 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)