Sez. 2, Sentenza n. 2323 del 16/07/1971 (Rv. 353191 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - CONTRATTO POSTCORPORATIVO - SINDACABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - CONTRATTO POSTCORPORATIVO - SINDACABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
E censurabile in Sede di legittimita l'interpretazione di merito di un patto di contratto collettivo di lavoro postcorporativo, per violazione delle regole ermeneutiche. (nella specie l'interpretazione investiva l'art 36 del contratto collettivo nazionale di lavoro 9 febbraio 1963 per i dipendenti dei consorzi di bonifica, per accertare se prevedeva uno scatto automatico nell'ambito della stessa qualifica ovvero una promozione subordinata a valutazione di non demeritò e ne e stato devoluto il riesame alla Sede di rinvio. (Conf 1908'70, mass n 347910 sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Contr. Coll. 03/02/1963
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)