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Sez. 2, Sentenza n. 1908 del 09/10/1970 (Rv. 347910 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - CONTRATTO POSTCORPORATIVO - SINDACABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1970-10-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/347910-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - CONTRATTO POSTCORPORATIVO - SINDACABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*

L'interpretazione delle clausole di un contratto collettivo post'corporativo puo essere sindacata in Sede di legittimita soltanto avendo riguardo a dedotte violazioni delle regole legali di ermeneutica, ossia sotto il profilo della violazione di legge. (V 2541'69, mass n 342117)*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2067, Cod. Civ. art. 2071, Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)