diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 23042 del 30/10/2009 (Rv. 610061 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - IN GENERE | Procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica - Morte della parte costituita in giudizio - Notificazione prima della scadenza dei termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ. - Conseguenze - Interruzione del processo - Fondamento.
Stato
decisa il 2009-10-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/610061-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - IN GENERE

Nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, qualora la morte della parte costituita in giudizio sia notificata successivamente all'udienza di precisazione delle conclusioni ma prima della scadenza dei termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ., richiamato dall'art. 281-quinquies, dev'essere dichiarata l'interruzione del processo, non potendo trovare applicazione l'art. 300, quarto comma, seconda parte, cod. proc. civ. (nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alle modifiche introdotte dall'art. 46, comma tredicesimo, della legge 18 giugno 2009, n. 69), in quanto tale ipotesi non è parificabile al caso in cui l'evento interruttivo si avveri o sia notificato dopo la chiusura della discussione davanti al collegio, che, nella disciplina introdotta dalla legge n. 353 del 1990, è equiparata al momento in cui, dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni, viene a scadere il termine per il deposito delle comparse conclusionale e delle memorie di replica.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 190, Cod. Proc. Civ. art. 281 quinquies, Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)