Sez. 1, Sentenza n. 15669 del 13/07/2007 (Rv. 598331 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Procedimento civile di primo grado - Estinzione della società per fusione con incorporazione - Notifica al difensore della controparte dopo la precisazione delle conclusioni e prima della scadenza del termine per il deposito della comparsa conclusionale - Interruzione del processo - Esclusione - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE
In tema di fusione della società mediante incorporazione, non ricorre l'effetto interruttivo del processo, in base alla disciplina nell'art. 300 cod. proc. civ. (rimasto immutato dopo la legge 26 novembre 1990, n.353), ove il procuratore della società incorporata abbia fatto la prescritta notificazione alla controparte nel corso del giudizio di primo grado solo dopo la precisazione delle conclusioni avanti al giudice monocratico anche se prima della scadenza dei termini assegnati ex artt.281-quinquies e 190 cod. proc. civ. (nella fattispecie, determinatasi anteriormente alla riforma del diritto societario, introdotta dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, la S.C. ha specificato che nella norma processuale la possibilità di far conoscere l'evento interruttivo si collega alla utilità della partecipazione alla discussione ovvero alla riapertura dell'istruttoria, per cui se nessuna di tali attività si prospetta, né vi è più esigenza di contatto diretto delle parti con il giudice, il procedimento, assunta una connotazione di officiosità, prosegue con le parti così come costituite, almeno sino all'inizio dell'eventuale nuovo grado).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 190, Cod. Proc. Civ. art. 281 quinquies, Cod. Proc. Civ. art. 300 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)