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Sez. 1, Sentenza n. 9500 del 13/06/2003 (Rv. 564237 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - OPPOSIZIONE DI TERZO - CASI DI OPPOSIZIONE - IN GENERE | Opposizione di terzo revocatoria - Comportamento doloso o collusivo di una delle parti a danno dell'altra - Esperibilità del rimedio - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-06-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/564237-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - OPPOSIZIONE DI TERZO - CASI DI OPPOSIZIONE - IN GENERE

L'opposizione di terzo revocatoria, a norma dell'art. 404, secondo comma, cod. proc. civ., presuppone che la sentenza sia l'effetto di comportamenti dolosi o collusivi delle parti in danno del terzo, avente causa o creditore di una delle parti; detto rimedio, pertanto, non è esperibile ove tali comportamenti siano stati posti in essere da una parte in danno dell'altra per la definizione, in suo favore, della lite.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 404 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)