Sez. 3, Sentenza n. 18784 del 28/08/2009 (Rv. 609212 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - OPPOSIZIONE DI TERZO - CASI DI OPPOSIZIONE - IN GENERE | Creditori e aventi causa delle parti di un processo - Sentenza emessa a carico del debitore - Impugnazione esperibile - Opposizione di terzo revocatoria - Condizioni - Esame della domanda di revoca dell'atto di disposizione ai sensi dell'art. 2901 cod. civ. - Ordine logico - Individuazione - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - OPPOSIZIONE DI TERZO - CASI DI OPPOSIZIONE - IN GENERE
A norma dell'art. 404, secondo comma, cod. proc. civ., i creditori e gli aventi causa di una delle parti del processo, i quali subiscano pregiudizio per effetto di una sentenza emessa a carico del loro debitore, possono proporre opposizione di terzo revocatoria a condizione che la sentenza sia frutto di dolo o collusione a loro danno; pertanto, poiché essi sono soggetti all'efficacia di detta pronuncia finché non venga rimossa, è solo dopo l'accoglimento di tale opposizione che il giudice può esaminare l'eventuale revocabilità, ai sensi dell'art. 2901 cod. civ., dell'atto di disposizione compiuto dal debitore oggetto della sentenza pregiudizievole. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che - in presenza di una sentenza, passata in giudicato, che aveva stabilito la validità della vendita di un immobile poi assoggettato a pignoramento - aveva dichiarato inefficace tale vendita, ritenendo assorbita l'opposizione di terzo proposta contro la sentenza).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901, Cod. Proc. Civ. art. 404 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)