Sez. 2 - , Ordinanza n. 10372 del 30/04/2018 (Rv. 648175 - 02)
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | - Riscossione - Termine decadenziale di cui all'art. 17 d.P.R. n. 602 del 1973 - Inapplicabilità - Prescrizione quinquennale - Applicabilità - Formazione e consegna del ruolo all'esattore - Effetto interruttivo della prescrizione - Esclusione.
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE
Alla riscossione delle somme dovute a titolo di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada non è applicabile la decadenza stabilita dall'art. 17 del d.P.R. n. 602 del 1973, per l'iscrizione a ruolo dei crediti tributari, ma soltanto la prescrizione quinquennale dettata in via generale dall'art. 28 della l. n. 689 del 1981, e, con specifico riferimento alle sanzioni conseguenti alle infrazioni stradali, dall'art. 209 cod. strada.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 28 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 17 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 209
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)